Imposte

Sì ai movimenti sul conto prima della dichiarazione di successione

La risposta a interpello 147: l’amministratore di sostegnoè autorizzato a effettuare i pagamenti per il defunto

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di Angelo Busani

Il conto corrente bancario di una persona defunta, già soggetta ad amministrazione di sostegno, può essere movimentato dall’amministratore di sostegno che sia autorizzato dal giudice ad effettuare pagamenti dovuti dal defunto o a causa del suo decesso: ad esempio, l’ultimo stipendio e il Tfr di una badante, un canone di locazione, le utenze di casa, le spese funerarie, eccetera.

È quanto l’agenzia delle Entrate afferma nella risposta a interpello 147 del 22 marzo 2022, con la quale le banche vengono dunque autorizzate a consentire operazioni inerenti alle giacenze intestate al cliente defunto anche prima che sia presentata la dichiarazione di successione.

Il problema nasce perché l’articolo 48 del testo unico dell’imposta di successione (il Tus, Dlgs 346/1990) vieta ai «debitori del defunto» e ai «detentori di beni che gli appartenevano» di pagare le somme dovute o di consegnare i beni detenuti prima che sia presentata la dichiarazione della successione recante indicazione dei beni del defunto e dei suoi crediti verso la banca (le banche sono debitrici per le somme che il defunto aveva depositato e sono detentrici degli strumenti finanziari contabilizzati nel dossier intestato al defunto).

Nell’istanza che ha dato luogo alla risposta 147/2022, una banca ha fatto presente che i giudici tutelari autorizzano gli amministratori di sostegno a utilizzare le somme di pertinenza del defunto per provvedere al pagamento di spese relative al defunto, nonostante che l’amministratore di sostegno cessi dall’incarico con la morte della persona amministrata, avendo in tal caso solamente l’obbligo di redigere il rendiconto finale della sua amministrazione (articoli 385 e 411 del Codice civile).

L’Agenzia rileva dunque che, in presenza di un’autorizzazione giudiziale, l’amministratore di sostegno può legittimamente operare sui conti bancari del defunto, in quanto ciò non contrasta con l’interesse presidiato dall’articolo 48 del Tus, cioè di impedire l’evasione dell’imposta di successione.

Purtroppo, l’Agenzia non coglie l’occasione per rilevare che l’articolo 48 del Tus, dispone un divieto solo per i pagamenti che la banca deve effettuare «agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa». Una osservazione del genere non solo avrebbe giovato agli amministratori di sostegno, risolvendo il caso in questione, ma anche ai curatori dell’eredità giacente, che spesso sono alle prese con pagamenti da effettuare (ad esempio, le imposte dovute per registrare la dichiarazione di successione) senza avere le occorrenti risorse, in quanto appunto “bloccate” in banca.

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