Sì alla notifica della sentenza presso la residenza in caso di autodifesa
Se il legale si difende da sé ex articolo 86, Codice di procedura civile, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione ex articolo 325 , Codice di procedura civile, è legittima la notifica della sentenza presso la sua residenza. Lo ha affermato la Cassazione, sezione tributaria, nell’ordinanza 18053 del 21 luglio.
La parte vittoriosa ha notificato la sentenza di appello una prima volta in forma esecutiva presso la residenza dell’avvocato, sua controparte, e, poi, una seconda volta, presso il domicilio eletto dal legale ex articolo 170, Codice di procedura civile.
La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla idoneità della prima notifica a far decorrere il termine breve d’impugnazione ex articolo 325, poiché il legale ne ha sostenuto la non idoneità sia per la modifica dell’articolo 479, Codice di procedura civile, sia perché l’articolo 170, Codice di procedura civile vieta la notifica della sentenza alla parte personalmente, sia, infine, per quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12898/11.
L’ordinanza
I giudici di legittimità hanno ritenuto non persuasive le argomentazioni del legale anche alla luce del principio di legittimità (n. 13536/11) secondo il quale la notificazione eseguita personalmente alla parte che sia stata in giudizio da se’, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, è idonea a far decorrere il termine breve, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto.
In particolare, la Corte ha osservato che le modifiche dell’articolo 479, Codice di procedura civile si applicano alle procedure esecutive ma non riguardano i giudizi aventi ad oggetto una ordinaria domanda di cognizione (come quella per onorari dovuti, al legale, dal socio occulto di una Snc). La Cassazione ha poi richiamato la lettera dell’articolo 170, comma 3, Codice di procedura civile (secondo il quale le alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto), per ribadire che la notifica nella residenza è alternativa a quella effettuata nel domicilio. Infine, ha ritenuto che il precedente a sezioni unite del 2011, fondandosi sull’assunto della diversità tra la parte e il suo procuratore costituito, non era applicabile nella fattispecie esaminata, nella quale vi era coincidenza di tali persone.
Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 18053 del 21 luglio 2017