Imposte

Sì al recupero della sostitutiva se l’erede rivaluta di nuovo

di Marco Ligrani

L’erede che ha versato l’imposta sostitutiva sul nuovo valore di perizia ha diritto alla restituzione di quella già pagata dal de cuius, che dà diritto alla ripetizione dell’indebito. Con questa motivazione, la Ctr Emilia Romagna (sentenza 3188/14/17, presidente Cocchi, relatore Tassoni) ha confermato l’accoglimento del ricorso presentato da un erede, cui era stato negato il rimborso dell’imposta sulla rivalutazione di un terreno, nonostante il padre, nel frattempo deceduto, l’avesse già pagata.

La vicenda prende origine da una prima perizia di stima, sulla base della quale era stata corrisposta l’imposta sostitutiva sul nuovo valore di un terreno.

Dopo la morte del proprietario, il figlio, avvalendosi di un’ulteriore rivalutazione, provvedeva a far redigere una nuova perizia di stima e versava anch’egli la relativa imposta, per affrancare il maggior valore del bene.

Di qui la richiesta di rimborso presentata al competente ufficio fiscale, nel presupposto che le imposte sostitutive versate, in due momenti distinti, sia dal padre che dal figlio, avessero realizzato un’illegittima duplicazione, trattandosi dello stesso cespite.

A fronte del diniego, il ricorrente (figlio del proprietario defunto) proponeva ricorso in Ctp, sottolineando, in particolare, come gli fosse stato già concesso il rimborso della terza rata, che aveva versato personalmente in qualità di erede, mentre per le precedenti, versate dal padre, l’ufficio aveva opposto rifiuto.

La commissione di primo grado aveva accolto il ricorso, dopo aver riqualificato la natura del rapporto in illegittima ripetizione di indebito (soggettivo), in luogo della duplicazione d’imposta, originariamente invocata.

L’ufficio proponeva appello contro la sentenza, in quanto, a suo dire, la richiesta di rimborso difettava del presupposto soggettivo perché potesse essere accordata la restituzione dell’imposta sostitutiva.

I giudici di appello, tuttavia, hanno rigettato l’opposizione erariale, confermando la spettanza del rimborso.

In particolare, la Ctr ha ricordato che, come già chiarito dai giudici di primo grado, ogni qual volta il de cuius avrebbe avuto diritto alla restituzione di un’imposta indebitamente versata, il rimborso spetta di diritto all’erede, che vi subentra in tutti i rapporti patrimonali, sia dal lato attivo che da quello passivo.

La Cassazione, sul punto, si è, però, dimostrata di diverso avviso. Pur se in un contesto differente da quello della ripetizione dell’indebito, la Corte ha precisato che l’imposta sostitutiva ha natura volontaria, in quanto frutto della libera scelta del contribuente. Essendo un atto unilaterale dichiarativo di volontà, pertanto, esso, giunto a conoscenza dell’amministrazione finanziaria non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente e nemmeno l’evento della morte priva di causa giuridica il pagamento dell’imposta, che solo un evento successivo ed imprevedibile ha reso inutiliter data (sentenza 13406/2016, che richiama numerosi precedenti).

Sulla base di questo assunto, di recente la Ctp di Rimini (sentenza 328/01/2017) ha rigettato il ricorso di un erede, negando il diritto al rimborso dell’imposta versata dal de cuius ma, al contempo, dichiarando non dovute le rate residue (si veda Il Quotidiano del Fisco dell’11 dicembre).

Ctr Emilia Romagna, sentenza 3188/14/2017

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