Sì al ricorso contro l’avviso di mora che contesta la mancata notifica della cartella
La cartella di pagamento assolve alla funzione di portare a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria rivestendo un ruolo necessariamente più ampio rispetto all’avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto nel caso in cui il soggetto non abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale disciplinata dalla legge, la cui rilevanza consente al contribuente di esercitare, a seguito della notifica dell’avviso di mora, il proprio diritto alla difesa e pertanto di impugnarlo deducendo la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando la medesima pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. A tale conclusione è giunta la Cassazione con la sentenza 27776/2017 .
L’ufficio ricorreva per Cassazione avverso la sentenza della Ctr la quale confermava l’annullamento dell’intimazione di pagamento delle somme portate da una cartella che il contribuente assumeva di non aver mai ricevuto e della cui notificazione, a parere del Collegio d’appello, né l’agente della riscossione né lo stesso Ufficio, avevano fornito la prova in giudizio.
L’agenzia delle Entrate, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 10 del Dlgs 546/1992 e dell’articolo 50 del Dpr 602/1973, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che, nella fattispecie, non era configurabile un litisconsorzio necessario con chiamata in causa esclusiva del concessionario della riscossione al quale era direttamente ascrivibile il vizio dell’atto e la conseguente inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell’Ufficio.
Il collegio di legittimità ha tuttavia ritenuto infondato il motivo del ricorso in quanto, la mancata notificazione della cartella di pagamento, comporta un’alterazione della successione procedimentale disciplinata dalla legge, la cui rilevanza consente al contribuente, in osservanza di quanto disposto dall’articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992, di esercitare il proprio diritto alla difesa a seguito della notifica dell’avviso di mora e di impugnare quest’ultimo atto deducendo la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando alternativamente la medesima pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi casi la legittimazione passiva compete all’ente titolare del credito tributario e non al concessionario della riscossione il quale, se destinatario dell’impugnazione, è tenuto a chiamare in giudizio l’Ufficio se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il Giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile, nel caso di specie, un litisconsorzio necessario (Cassazione, sezioni Unite 16412/2007).
A tale riguardo la Suprema corte, attraverso la sentenza 9762/2014, aveva avuto modo di chiarire che nell’ambito della disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione a ruolo, nell’ipotesi di giudizio afferente il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’agenzia delle Entrate e il concessionario alla riscossione, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio l’ufficio per non essere designato a rispondere delle conseguenze della lite e dovendosi riconoscere a entrambi il diritto all’impugnazione nel processo tributario.
Cassazione, sentenza 27776/2017