Sì ai rimborsi Iva senza dichiarazione
Il contribuente ha diritto al credito Iva se, pur omettendo la dichiarazione annuale, dimostra i requisiti sostanziali per la detrazione dell’imposta. A dirlo è la Commissione tributaria regionale dell’Umbria con la sentenza 452/1/2017 depositata il 27 novembre scorso (presidente Gasparini, relatore Orzella), che applica i principi recentemente affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.
Il caso
Un contribuente riceveva una cartella di pagamento con la quale l’agenzia delle Entrate recuperava un credito Iva, oltre interessi e sanzioni, poiché derivante da un anno nel quale era stata omessa la presentazione della dichiarazione.
Il provvedimento veniva impugnato eccependo la carenza di motivazione e in ogni caso la spettanza del diritto. La commissione provinciale respingeva il ricorso ritenendo che il credito non spettante.
Il contribuente proponeva così appello lamentando, tra i diversi motivi, che l’omissione della dichiarazione aveva rilevanza solo formale e l’irregolarità poteva essere emendata producendo i documenti attestanti la spettanza del diritto.
La decisione
La Ctr ha ritenuto fondata la doglianza. Il collegio ha innanzitutto richiamato il principio recentemente affermato dalle Sezioni unite (sentenza 17757/2016) secondo cui il contribuente ha diritto a recuperare il credito Iva discendente dalla dichiarazione omessa, a patto che questi dimostri che il credito deriva da acquisti effettuati nell’ambito dell’attività di impresa e come tali detraibili.
L’Agenzia, in ogni caso, può contestare anche direttamente con l’iscrizione a ruolo, una dichiarazione che riporta un credito derivante da una dichiarazione precedentemente omessa, poiché rientra nei controlli formali consentiti dalla norma.
Perciò, anche in mancanza della dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta può essere riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente dimostra tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, e quindi che si tratti di acquisti finalizzati ad operazioni imponibili. Nella specie, la Ctr ha rilevato che il contribuente aveva prodotto documentazione attestante le vendite, gli acquisti, le liquidazioni periodiche ed i registri dai quali emergeva con certezza il credito maturato nel periodo di imposta.
Di conseguenza, l’omessa presentazione della dichiarazione annuale veniva effettivamente a rappresentare un mero adempimento formale, dato che la spettanza del credito era stata ampiamente dimostrata con documenti alternativi.
La prassi degli uffici
La pronuncia è interessante poiché è tra le prime ad applicare i principi affermati dalle Sezioni unite per il credito Iva derivante da dichiarazione omessa.
Fa tuttavia riflettere che nonostante un orientamento consolidato ormai da tempo e una pronuncia a Sezioni unite, gli uffici proseguano contenziosi del genere. A ciò si aggiunga che con due circolari (34/E/2012 e 21/E/2013) l’Agenzia aveva invitato i propri funzionari a verificare la sussistenza del diritto di credito a prescindere dall’eventuale omessa dichiarazione. In linea di massima, infatti, in presenza dei requisiti sostanziali, il Fisco dovrebbe riconoscere il diritto del contribuente già in sede di contraddittorio, senza costringerlo al giudizio.
Ctr Umbria, sentenza 452/1/2017