Si stringono gli spazi della presunzione di distribuzione ai soci
La Ctp Reggio Emilia affronta il caso dei costi ritenuti indeducibili in presenza di ristretta base partecipativa
I costi realmente sostenuti, ma ritenuti non deducibili per le più svariate ragioni in capo ad una srl, non possono generare un maggior reddito in capo ai soci, non potendosi applicare la presunzione di percezione occulta di dividendi in presenza di ristretta base partecipativa. A fornire questa interessante precisazione è la Ctp Reggio Emilia con la sentenza n. 133/2021 (presidente e relatore Montanari) che approfondisce le ragioni per le quali non condivide le conclusioni di segno contrario di alcune recenti pronunce della Suprema Corte.
La questione affrontata è nota e frequente: l’ufficio contesta costi indeducibili in capo a una srl a ristretta base partecipativa e, in automatico, rettifica anche maggior reddito ai fini Irpef ai singoli soci nel presupposto che aumentando la base imponibile della società, i soci abbiano percepito ulteriore reddito rispetto a quello dichiarato.
La Suprema Corte sul punto ormai da anni ritiene con orientamento pressoché consolidato che in presenza di un accertamento di maggiori ricavi non dichiarati nei confronti di una società di capitali a ristretta base azionaria scatta una presunzione di distribuzione di tali somme non dichiarate in capo ai soci della società.
Ad analoghe conclusioni secondo i giudici di legittimità si giunge allorché l’accertamento alla società attenga costi inesistenti: anche in questo caso vi è una provvista finanziaria (al pari dei ricavi in nero) che si presume percepita dai soci. Resta ferma la possibilità di dimostrare la differente destinazione di tali somme.
Di recente però la Cassazione (tra le ultime le sentenze 3980/2020 e 2224/21) ha ampliato tale discutibile presunzione di distribuzione ritenendola applicabile anche in ipotesi di costi non deducibili per le più svariate ragioni (non inerenti, non di competenza ecc). Così, a ben vedere, contraddicendosi rispetto al precedente orientamento che ammetteva la prova contraria (per quanto in alcuni casi impossibile) della differente destinazione della provvista occulta. È evidente infatti che in presenza di costi indeducibili la prova che le somme in questione abbiano avuto destinazione differente rispetto alla percezione dei soci è in atti, esse sono state utilizzate proprio per l’acquisizione di quella spesa ritenuta (per le più svariate ragioni) indeducibile ma esistente. In altre parole in questi casi le somme non possono essere state distribuite ai soci per la semplice ragione che sono state impiegate dalla società per l’acquisizione del bene o servizio quantunque indeducibile.
A questo proposito la Ctp di Reggio Emilia, manifesta in linea generale condivisione all’orientamento della Cassazione in ordine all’attribuzione ai soci di srl a ristretta base, delle somme derivanti da ricavi in nero o costi documentati da false fatture, ma giunge a conclusioni differenti rispetto alla Suprema Corte. Al riguardo secondo la Ctp, l’utile di esercizio e il reddito complessivo societario sono due concetti diversi derivando il secondo dal primo dopo la variazioni in aumento ed in diminuzione previste ai fini fiscali. Ne consegue che può essere accertato un maggior reddito che non equivalga, legittimamente, ad un maggior utile (costi non inerenti, non di competenza ecc). Ma in tutti questi casi l’utile dell’esercizio non muta e, poiché può essere distribuito ai soci, solo il maggior utile prodotto “in nero“ ma non il maggior reddito, la presunzione di distribuzione può reggersi solo nel caso di accertamento di ricavi “in nero” o costi fittizi cui possa conseguire, il “ritorno“ di utilità ai soci.
Il cammino della giurisprudenza
La presunzione
Cassazione 80/20
In caso di costi fittizi o indeducibili, scatta la presunzione che il reddito è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio. Anche in tali casi la società matura un reddito di impresa di importo maggiore a quello dichiarato, con presunzione di distribuzione ai soci pro quota
Il passivo
Cassazione 2224/21
I costi indeducibili non possono essere considerati nel passivo del conto economico del bilancio. Pertanto, eliminate le poste indeducibili dal passivo, ne scaturisce, a parità dei ricavi già contabilizzati, un aumento del reddito di impresa e maggiori imposte alla società e, quindi, ai soci
Utile in nero
Ctp Reggio Emilia 133/21
Può essere accertato un maggior reddito che non equivalga ad un maggior utile ove l’Agenzia non ritenga soddisfatto l’articolo 109 del Tuir per la deducibilità di alcuni costi. Ma la presunzione di distribuzione può reggersi solo se dall’accertamento emerga un maggior utile in nero