Sindaci e amministratori di imprese fallite a rischio risarcimenti «posticipati»
Amministratori e sindaci delle società di capitali più a rischio, a distanza di anni, di azioni di responsabilità da parte dei curatori una volta fallita la società, presso cui svolgevano l’incarico. Mentre gli amministratori hanno gestito l’impresa e quindi hanno una responsabilità diretta delle scelte assunte, i sindaci vengono chiamati a rispondere per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori stessi e quindi dei danni subiti da società e creditori per tale comportamento omissivo.
Così la maggior parte delle azioni contro i membri dell’organo di controllo ha per oggetto casi di culpa in vigilando (articolo 2407, comma 2, del Codice civile) in base alla quale i sindaci rispondono in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe verificato se i primi avessero correttamente adempiuto ai propri doveri.
La responsabilità deve essere comunque valutata ex ante e quindi tenendo conto di fatti e condizioni esistenti al momento delle scelte poi censurate (Cassazione 15470/2017). L’azione può essere proposta dalla società, dai soci o dai creditori sociali e dai terzi estranei ma l’ipotesi più frequente è quella che vede protagonista il curatore fallimentare il quale per il ruolo ricoperto, esercita (articolo 146 del Regio decreto 267/1942) sia l’azione di responsabilità sociale sia l’azione verso i creditori.
La maggior parte dei professionisti che assumono incarichi nei collegi sindacali è dotato di copertura assicurativa per cautelarsi proprio da tali azioni. Tuttavia è singolare che proprio questa cautela sembra rappresentare una delle principali ragioni della generalizzata diffusione, delle azioni di responsabilità promosse dai curatori nei confronti dei sindaci.
La copertura assicurativa garantisce infatti in sede di transazione, il pagamento di somme al fallimento, ancorché inferiori alle iniziali pretese della curatela che ha proposto l’azione. La sensazione è che negli ultimi tempi azioni di risarcimento abbiano assunto la principale funzione di apportare somme all’attivo fallimentare e non lo strumento per aggredire professionisti realmente colpevoli di responsabilità nella gestione o nel controllo dell’impresa.
Inoltre il curatore è autorizzato dal giudice delegato a promuovere l’azione, ma tale attività comporta dei costi sia consulenziali, sia ai fini dell’assistenza giudiziale, con la conseguenza che i creditori potrebbero anche contestare una simile decisione.
Per il solo fatto che il professionista debba denunciare (tempestivamente) l’accaduto all’assicurazione ai fini di ottenere la copertura, subisce un danno in quanto da quel momento la compagnia - sempreché sia ancora disponibile ad assicurarlo in futuro - non manterrà più le condizioni del precedente contratto, anche se dopo qualche anno l’azione promossa risulterà priva di fondamento.
I tempi dell’azione
L’ azione di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica. Ma questo dies a quo rappresentato dalla cessazione della carica riguarda i soli amministratori e non anche i sindaci. Invece verso i creditori sociali gli amministratori rispondono per l’inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e si prescrive in cinque anni (articolo 2949 del Codice civile).