Controlli e liti

Sindaci da sanzionare se non segnalano il credito facile

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di Patrizia Maciocchi

Maxi multa ai componenti del collegio sindacale della banca che non segnalano i finanziamenti facili e gli illeciti che portano gli istituti di credito al default. La Cassazione ( sentenza 9517 ) conferma le sanzioni inflitte dalla banca d’Italia a tre ex sindaci della Banca di credito cooperativo Euganea di Ospedaletto Euganeo .

Gli ispettori di Palazzo Koch avevano riscontrato carenze nell’organizzazione e nei controlli interni, in particolare per quanto riguardava i rischi di credito e operativi. Nel mirino della Banca d’Italia anche il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo, posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all’organo di vigilanza.

Le gravi irregolarità , frutto della colpa grave per omessa vigilanza, avevano, secondo la Corte d’Appello, un nesso di causalità con la sottocapitalizzazione e con il default della Bcc. I ricorrenti contestano un verdetto basato solo sulla loro qualità di sindaci senza accertare se le attività di controllo fossero in concreto possibili. Il controllo non poteva, infatti, riguardare tutte le singole posizioni dei contratti stipulati dalla banca con la clientela, pena una duplicazione dell’attività che spetta agli uffici preposti all’attività di intermediazione mobiliare.

L’omesso controllo doveva dunque riguardare solo una negligenza evidente o un’inerzia consapevole. La Cassazione ricorda però che i sindaci si erano limitati ad una “burocratica” presa d’atto delle gravi disfunzioni di gestione, senza allertare l’organismo di vigilanza e ignorando anche situazioni di ultrasofferenza di alcune società. I sindaci non hanno fatto i dovuti approfondimenti sui criteri adottati dalla Bcc per i crediti né hanno promosso azioni di responsabilità verso gli organi sociali inadempienti.

La Cassazione precisa che la mancata vigilanza, può risultare incompatibile con l’effettiva rappresentazione degli illeciti da impedire, ma è perfettamente compatibile con la loro “rappresentabilità” e dunque con la colpa. Non occorre la prova della conoscenza degli illeciti: basta la potenzialità della conoscenza.

Cassazione, II sezione civile, sentenza 9517 del 18 aprile 2018

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