Singoli atti non superiori a 10 megabyte
Il ricorso telematico, secondo quanto prescritto dal regolamento (Dm Economia 163/2013), deve essere un atto nativo digitale, ovvero realizzato con un programma per la compilazione di testo e salvato direttamente nel formato Pdf/A (1a o 1b). Tale formato è stato approvato dall’Agenzia per l’Italia digitale e per il processo tributario telematico quale standard internazionale (Iso 19005), sottoinsieme dello standard Pdf, appositamente pensato per l’archiviazione nel lungo periodo dei documenti elettronici. La costituzione in giudizio della parte resistente ( che decide di avvalersi del rito telematico) è da effettuare con le stesse modalità del ricorrente.
L’atto principale deve essere un Pdf/A( 1a o 1b) mentre i documenti allegati possono essere anche in formato Tiff (Tagged image file format). Il Sigit gestisce anche altri formati, individuati nel «Manuale di gestione per il protocollo informatico» ( ex articolo 5 delle regole tecniche del Dpcm 3 dicembre 2013), di cui però, al momento, ne viene garantita lo sola registrazione e non la conservabilità nel tempo, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale ( Cad).
Ogni singolo atto e documento depositato non può avere una dimensione superiore a 10 megabyte (Mb). Il numero massimo è di 50 file allegati per ciascun deposito. Mentre la dimensione massima è di 50 megabyte per ogni deposito.
Ogni singolo atto e documento prima di essere depositato deve essere firmato digitalmente (tipologia firma Cades-bes, estensione file.p7m). Gli allegati possono essere anche in formato Tiff con una risoluzione non superiore a 300 Dpi, in bianco e nero e compressione Ccitt group IV (modalità fax). Sia l’atto principale che gli allegati devono essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili.
Il fascicolo informatico
Le attività di deposito compiute tramite il Sigit e attraverso l’applicativo del Ptt vanno ad implementare in automatico il fascicolo informatico costituito da quattro cartelle (ricorrente/resistente/fascicolo d’ufficio/fascicolo delle altre parti resistenti) a cui possono avere accesso i vari utenti registrati al sistema (giudici tributari, personale delle segreterie delle commissioni tributarie, le parti processuali e loro difensori, consulenti tecnici), secondo un livello di accesso personalizzato.
L’attuale regime misto ( carta e telematica) prevede, al ricorrere di determinati requisiti (circolare 2/DF del 2016) un’attività , in back-office, da parte delle segreterie delle commissioni tributarie, che consiste nella scansione dell’atto presentato con modalità cartacea e l’acquisizione dello stesso al fascicolo informatico. Ciò in conformità al Tusg in tema di diritti di copia.