Adempimenti

Sisma 2016, dal 16 gennaio riprende il versamento delle imposte

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di Salvina Morina e Tonino Morina

Il Fisco detta le regole per pagare le imposte sospese a causa degli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 che si sono verificati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Modalità e termini sono indicati dall’agenzia delle Entrate, nella risposta n. 5 del 21 dicembre 2018 . I contribuenti interessati dalla sospensione delle ritenute sono i percettori dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a norma degli articoli 23, 24 e 29 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, cioè i percettori di redditi di lavoro dipendente privato o pubblico, di pensioni e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni dovrà avvenire, pagando le somme oggetto di sospensione, senza sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2019, o mediante rateazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta.

Per procedere al versamento dei tributi sospesi, devono essere usati gli ordinari codici tributo indicando come “anno di riferimento”, l’anno d’imposta originario al quale si riferisce il pagamento del tributo sospeso. Se il contribuente paga ratealmente le somme dovute, dovrà indicare per ogni tributo il numero della rata in pagamento (nn) rispetto al numero di rate prescelto (rr). Ad esempio, nel caso di pagamento in unica soluzione si dovrà indicare 01/01, mentre nel caso di versamento rateale (ad esempio n. 6 rate) si dovrà indicare 01/06, 02/06 e così via. Su richiesta del lavoratore dipendente, la ritenuta può essere operata dal sostituto d’imposta. In questo caso, il sostituto dovrà effettuare i versamenti usando gli ordinari codici tributo delle ritenute, indicando nel modello F24 il mese “corrente” in cui è operata la ritenuta a seguito della ripresa dei versamenti e, come anno di riferimento, l’anno d’imposta al quale si riferisce il pagamento del tributo sospeso.

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