I temi di NT+Immobili

Sisma 2016, slitta al 2022 il termine per contestare l’omessa dichiarazione dei fabbricati rurali

C’è ancora un anno e mezzo di tempo per attivare le sanzioni per effetto di una norma del decreto Sostegni-bis

immagine non disponibile

di Andrea Taglioni

Scade il 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni inerenti l’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei Comuni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016.

A prevederlo è l’articolo 9, comma 4, del Dl 73/21 (Decreto Sostegni-bis), pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 25 maggio che, in deroga all’articolo 3 dello Statuto del Contribuente, ha prorogato di un altro anno la scadenza che precedentemente era stata fissata al 31 dicembre 2021 per effetto della proroga disposta dall’articolo 160 del Dl 34/2020.

Le aree interessate

In particolare, la proroga in questione interessa i Comuni ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, riportati negli elenchi contenuti negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge n. 189/2016.

Come è noto, i fabbricati rurali – ossia gli immobili strumentali all’attività di coltivazione, ovvero adibiti ad abitazione dell’imprenditore agricolo - erano censiti esclusivamente nel Catasto Terreni. Si ricorda, a questo proposito, che il comma 14 ter, dell’articolo 13, del Dl del 6 dicembre 2011 n. 201, ha introdotto l’obbligo di dichiarare i fabbricati rurali al catasto edilizio urbano. Il termine, entro cui bisognava effettuare l’adempimento dichiarativo, è scaduto il 30 settembre 2012. Entro questa data, quindi, dovevano essere denunciati al catasto fabbricati tutti i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni.

Le sanzioni

L’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi fa scattare l’irrogazione di una sanzione amministrativa che varia tra un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 8.264 euro. Sanzioni queste che sono state quadruplicate per effetto dell’articolo 2, comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Prima della modifica legislativa, che decorre dal 1° maggio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione erano rispettivamente da 258 a 2.066 euro.

Accertamenti già scaduti

Contestualizzando il termine - fissato al 30 novembre 2012 - entro cui il contribuente avrebbe dovuto dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, l’amministrazione finanziaria sarebbe già decaduta dal potere di accertamento. Questo perché la notifica degli atti di contestazione, secondo quanto previsto dall’articolo 20, del Dlgs 472/97, deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Come spesso è accaduto e accade, anche in tale circostanza, si è derogato allo statuto del contribuente che sancisce espressamente che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

In sostanza, i contribuente residenti nei Comuni colpiti dal sisma e che non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi previsti per i fabbricati rurali potranno ricevere la notifica degli atti di contestazione, originariamente prevista per il 31 dicembre 2017, non più entro la fine di quest’anno, ma entro il 31 dicembre 2022.