Controlli e liti

Sisma ’90 in Sicilia, l’Agenzia si oppone ai rimborsi integrali

Accolto dalla Ctr Sicilia il ricorso per ottemperanza. Secondo le Entrate la cifra va calcolata ogni volta verificando le risorse statali stanziate

A trent’anni di distanza, la vicenda del sisma che nel 1990 ha colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa non smette di regalare sorprese. Accade ancora una volta, ad esempio, con la sentenza della Ctr Sicilia 1841/5/2020 (presidente e relatore Maiorana).

Tutto ha inizio con la legge Finanziaria del 2003 (articolo 9, comma 17, legge 289/2002) che agevolava i contribuenti residenti o con attività d’impresa, arte o professione in uno dei Comuni delle province colpite, attribuendo loro il diritto di versare solamente il 10% delle imposte dovute per il triennio 1990-1992. Nulla veniva stabilito per i contribuenti che avevano pagato il 100% delle imposte per lo stesso triennio. Questi contribuenti, pertanto, si sono attivati per ottenere il rimborso del 90% pagato in più.

A questa disparità di trattamento ha posto rimedio per prima volta la sentenza di Cassazione 20641/2007 (cui ne sono seguite molte altre), che ha accolto la richiesta di rimborso del 90% avanzata da un contribuente richiamando il principio costituzionale di uguaglianza.

Un nuovo capitolo della vicenda si è aperto con l’articolo 1, comma 665, legge 190/2014, che ha “sospeso” il rimborso per le imprese in attesa della verifica sulla compatibilità del beneficio con l’ordinamento europeo. Alle imprese sono stati poi equiparati i professionisti perché, per la Corte di giustizia europea, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita una attività economica.

A seguito delle pronunce comunitarie, è stato escluso il rimborso a tali soggetti per quanto riguarda l’Iva. Mentre negli ultimi anni la Cassazione (tra le altre, ordinanza 18146/2019) si è consolidata nell’affermare che imprese e professionisti possono ottenere il rimborso delle imposte dirette e dell’allora Ilor purché entro i limiti degli aiuti “de minimis”, cioè di regola entro l’importo di 200.000 euro nel triennio.

Ma ancora non è finita. Perché l’articolo 16-octies del Dl 91/2017 (disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno) ha da ultimo fissato un limite di spesa sui rimborsi del sisma ’90. L’importo stabilito, inizialmente di 90 milioni di euro complessivi per il triennio 2015-2017, è stato rifinanziato fino a 160 milioni. E la norma prevede anche che, se l’ammontare delle richieste di rimborso eccede le risorse stanziate, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione del 50% sulle somme dovute, fino a esaurimento dei fondi.

Come segnalato da più parti, adesso sta accadendo che l’agenzia delle Entrate, ricorrendo a questa norma, si oppone ai rimborsi che le commissioni tributarie hanno riconosciuto ai contribuenti nella misura “piena” del 90%, magari con sentenza passata in giudicato. Questi contribuenti stanno attivando i giudizi di ottemperanza per ottenere l’erogazione delle somme loro riconosciute dal giudice, ma a fronte dell’accoglimento dei ricorsi per ottemperanza (come nel caso della Ctr Sicilia in commento) l’Agenzia propone ricorso per Cassazione affermando che, indipendentemente dal riconoscimento giudiziale del credito, l’entità del rimborso concretamente erogabile al contribuente va determinato di volta in volta, verificando (nella fase esecutiva o di ottemperanza) le risorse statali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50% o addirittura escludendo del tutto la stessa erogazione del rimborso.

Insomma la soluzione della vicenda sembra ancora molto lontana.

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