Imposte

Sismabonus del 110% al bivio del salto di classe di rischio sismico

Lo studio del Notariato 27/2021/T in controtendenza con l’interpretazione prevalente

immagine non disponibile

di Alessandro Borgoglio

La detrazione maggiorata al 110% per gli interventi antisismici ammessi al superbonus «spetta con il solo miglioramento di una classe di rischio sismico», che costituisce il «limite minimo» per poter accedere al beneficio fiscale. Così si è espresso il Notariato nello studio 27-2021/T, pur avvertendo che esistono anche opinioni diverse per le quali non è necessario, nel perimetro di applicabilità del superbonus, il miglioramento di classe del rischio sismico.

Dal Dl Rilancio all’articolo 16-bis del Tuir
La norma di riferimento è l’articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020, in base al quale «per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 …l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022».

Il comma 1-bis dell’articolo 16 del Dl 63/2013 dispone che «… per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico … su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) …, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno». Il successivo comma 1-ter si limita a stabilire che «… le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3».

L’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, richiamato del comma 1-bis a cui rimanda anche il successivo comma 1-ter, fa riferimento agli interventi «relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione».

Quindi, in tale lettera i) - che è considerata la “norma base” delle agevolazioni relative agli interventi antisismici - non vi è alcun cenno al miglioramento di classe sismica, ma si trova soltanto il riferimento a generiche misure antisismiche e opere di messa in sicurezza statica, che pertanto ben potrebbero non comportare il miglioramento neppure di una classe sismica, ma soltanto, appunto, una massa in sicurezza l’edificio.

È solo nei commi comma 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 16 del Dl 63/2013 che si fa riferimento a diverse percentuali di detrazione (ordinaria) in caso di passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiore.

Gli interventi di riduzione del rischio
L’articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020 sul super sismabonus, però, ammette al 110% gli interventi dai commi 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013 e, quindi, per quanto già illustrato, anche quelli che non comportano alcun miglioramento della classe sismica previsti dai commi 1-bis e 1-ter.

Tale conclusione si pone in linea con l’interpretazione fornita dalle Entrate, nella circolare 24/E/2020, paragrafo 2.1.4, in cui si legge che sono ammessi al 110% gli «interventi antisismici … di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, … relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 …, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico»: “inclusi”, appunto, e non “soltanto” quelli dai quali deriva la riduzione di classe sismica.

D’altra parte, il Decreto asseverazioni del 6 agosto 2020 afferma che in caso di lavori di sismabonus 110% il professionista deve asseverare l’idoneità dell’intervento a ridurre il rischio sismico, non il salto di classe.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©