Imposte

Sismabonus senza il 50% quando c’è incompatibilità

di Gian Paolo Tosoni

Riceviamo da un lettore la seguente segnalazione: «Sono un commercialista che lavora nella zona del cratere del centro Italia. Leggendo l’articolo a pagina 29 del Sole 24 ore del 2 marzo sui contributi statali per la ricostruzione, ho notato che non viene considerato il secondo paragrafo del comma 4-ter dell’articolo 119 Dl 34/2020 su incentivi e contributi. Vi prego di approfondire la questione».

I limiti delle spese, ammesse al bonus del 110%, sostenute per il recupero di fabbricati colpiti da un evento sismico, è aumentato del 50%, ma a condizione che non ci sia stato il contributo pubblico per la ricostruzione. Questa è la interpretazione che emerge dal difficile coordinamento tra i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 119 del Dl 34/2020. Un chiarimento che è stato sollecitato dai lettori che, a seguito della lettura del Sole 24 Ore del 2 marzo scorso (si veda l’articolo), avevano rilevato come il paragrafo 2 del comma 4-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020 riporti che, nel caso del riconoscimento della maggiorazione del 50% dei limiti di spesa per gli interventi riguardanti i fabbricati danneggiati dagli eventi sismici post 2008 « gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione».

Entrambe le norme sono state inserite dopo l’emanazione dell’articolo 119; in particolare il comma 4 ter è in vigore dal 14 ottobre 2020 e il comma 4 quater dal 1° gennaio 2021.

Il comma 4 ter dispone l’aumento del limite delle spese sia per gli interventi relativi al risparmio energetico, che per il sismabonus, per tutti gli interventi trainanti e trainati. Significa, per esempio, che in presenza di un intervento di isolamento termico in una abitazione singola il limite di spesa aumenta da 50.000 a 75.000 euro e così via per tutti gli altri lavori. Tuttavia l’ultimo periodo del medesimo comma dispone che in tal caso, ovvero in presenza della maggiorazione del 50% del limite di spesa, gli incentivi del superbonus del 110%, che sono fruibili per le spese necessarie al ripristino dei fabbricati abitativi danneggiati dal sisma, sono alternativi al contributo per la ricostruzione.

Quindi risulta non completo l’esempio pubblicato sul Sole del 2 marzo scorso: nell’esempio si ipotizza un intervento antisismico la cui spesa complessiva ammontava a 300mila euro con un contributo pubblico di 160mila euro; la detrazione del 110% si deve fermare all’importo della spesa fino a 96mila euro che trova ampiamente capienza nella differenza fra spesa sostenuta e contributo pubblico percepito. Ma questo limite di spesa non può essere maggiorato del 50% essendo in presenza anche di un contributo pubblico.

Il comma successivo 4-quater dell’articolo 119, dispone, stavolta con chiarezza, che la detrazione del 110% spetta per la parte che eccede il contributo pubblico previsto per la ristrutturazione a seguito dell’evento sismico. Il contributo pubblico e incentivo del 110% si cumulano ma la detrazione si applica sulle spese rimaste a carico del contribuente al netto di ciò che ha ricevuto o che riceverà dalla Regione, ma senza la maggiorazione del 50 per cento. La regola vale per i Comuni colpiti da eventi sismici dopo il 1° aprile 2009 e dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In sostanza la combinazione dei due commi porta a questa interpretazione:

a) la maggiorazione del 50% non si applica in presenza di un contributo pubblico in quanto le due agevolazioni sono incompatibili;

b) si usufruisce del bonus del 110% sulla quota delle spese eccedenti il contributo pubblico senza maggiorazione del 50 per cento.

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