Sistemi multilaterali di negoziazione equiparati ai mercati regolamentati
Assonime avalla la tesi dell’Agenzia delle Entrate
Nell’ambito della circolare 1 del 25 gennaio Assonime condivide l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella circolare 32/E del 23 dicembre 2020 volta ad equiparare ai mercati regolamentati i sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf) e a considerare mercati regolamentati anche quelli di Paesi non appartenenti all’Ocse.
L’equiparazione degli Mtf
L’Associazione evidenzia come le Entrate sulla questione dell’equiparazione fra mercati regolamentati e Mtf abbiano seguito un approccio sostanzialistico, basato sul fatto che si tratta di piattaforme di negoziazione dotate di un regolamento “vigilato” dalla Consob e che l’aspetto che maggiormente interessa ai fini delle imposte sui redditi è «l’esistenza di regole di formazione dei prezzi».
Anche per Assonime, che lo aveva evidenziato nella sua risposta alla pubblica consultazione, questa equiparazione non può sempre operare. È il caso ad esempio delle agevolazioni fiscali per le start up innovative che sono state estese alle Pmi innovative. Per le prime, per espressa previsione normativa, le agevolazioni non competono qualora le start up siano quotate (sia su un mercato regolamentato sia su un Mtf). Per le Pmi, invece, le agevolazioni comunque spettano anche se sono quotate in un Mtf.
Questa casistica è stata dunque esplicitamente trattata dall’Agenzia nella versione definitiva della circolare dopo la fase di pubblica consultazione, con un paragrafo ad hoc. Ciò attraverso una soluzione equilibrata che contribuisce a rendere più chiaro il quadro di riferimento per gli operatori.
Paesi non Ocse
Assonime mostra di apprezzare anche la tesi delle Entrate volta a considerare mercati regolamentati anche quei mercati regolamentati di Paesi non appartenenti all’Ocse, anche in questo caso seguendo un approccio sostanzialistico.
Di particolare rilievo è poi il fatto che al fine di individuare i mercati che hanno le caratteristiche per essere considerati regolamentati l’Agenzia afferma che può «essere riconosciuto come legittimo il riferimento alle liste predisposte in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle società di gestione del risparmio e portate a conoscenza della Banca d’Italia». Anche in questo caso quindi l’Associazione sottolinea la soluzione di buon senso delle Entrate.
Infine viene altresì salutata favorevolmente la previsione relativa al principio del legittimo affidamento che è finalizzato a salvaguardare quelle imprese che in passato si sono comportate in modo difforme dalle indicazioni fornite con la circolare 32/E.
Michele Brusaterra
Circolari del Sole 24 Ore