Imposte

Slalom tra i requisiti per il bonus aggregazioni: vale il momento di delibera

La nuova agevolazione permetterà di trasformare le attività per imposte anticipate in credito fiscale

ADOBESTOCK

di Stefano Vignoli

L’articolo 39 del disegno di legge di Bilancio 2021 - ora all’esame della Camera - introdurrà un nuovo incentivo in favore delle aggregazioni aziendali dopo quello previsto dall’articolo 11 del decreto Crescita (Dl 34/2019).

Il nuovo bonus permetterà al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, beneficiario e conferitario di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (ancorché non iscritte in bilancio) riferite ai seguenti componenti maturati fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione:

- perdite fiscali;

- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (art. 1 DL 201/2011).

L’agevolazione si indirizza quindi a soggetti con eccedenze Ace o con perdite fiscali pregresse: sono sostanzialmente escluse le aggregazioni tra (soltanto) imprese virtuose.

La norma premia le aggregazioni oggetto di delibera dell’assemblea dei soci (o di altro organo competente) nell’anno 2021. Il riferimento alla sola delibera (presumibilmente da ricondurre alla data della stessa, non rilevando la data di iscrizione al Registro imprese) rende ininfluente la tempistica delle altre fasi (ad esempio progetto di fusione/scissione, atto di fusione/scissione).

Così due società con progetto di fusione già presentato potrebbero avere interesse a rinviare la delibera di fusione prevista a dicembre 2020; in presenza invece di delibera di fusione già assunta non vi sarebbe interesse a posticipare l’atto di fusione al 2021 in quanto resterebbe comunque precluso l’accesso al bonus.

Quando scatta il bonus

La trasformazione in credito d’imposta avviene per ¼ alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione (ad esempio, iscrizione al Registro delle imprese dell’atto di fusione) e per i restanti ¾ al primo giorno dell’esercizio successivo e compete in misura pari al 2%:

- in caso di conferimento, della somma delle attività oggetto del conferimento stesso;

- in caso di fusione o scissione, della somma delle attività dei soggetti partecipanti, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater Codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore.

Le aggregazioni targate 2021 faranno probabilmente riferimento ad attività iscritte nei bilanci al 31 dicembre 2020 o data successiva: in questo modo il limite del 2% dovrebbe recepire le rivalutazioni operate ai sensi dell’articolo 110 del Dl Agosto.

Un esempio

Esemplificando, in caso di fusione tra due società aventi attività pari rispettivamente a 4.000 e 1.200 con perdite pregresse pari a 300, il credito di imposta competerà nella misura (massima) di 24 (2% di 1.200) “consumando” perdite pari a 100 (in quanto 24 è l’Ires dovuta su base imponibile 100) e riportando a nuovo le perdite eccedenti pari a 200.

Non è richiesto che le perdite (o eccedenze Ace) provengano dalla società con attivo inferiore potendo riferirsi a quella con maggiori attività o a entrambe.

La conversione in credito di imposta non è gratuita ma comporta il pagamento di una “commissione”, deducibile ai fini Ires e Irap, pari al 25% delle imposte anticipate trasformate: le imprese faranno quindi bene a valutare preliminarmente la recuperabilità (e tempistica) di Ace e perdite con utili futuri (magari favoriti dall’aggregazione stessa) che permetterebbero di risparmiare la commissione.

Infine, dal tenore della norma non emergono limiti dimensionali, di credito di imposta e territoriali: se ne deduce che possano beneficiare dell’agevolazione anche imprese di grande dimensione e/o con perdite rilevanti, nonché aggregazioni a cui partecipino soggetti esteri.


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