Slalom tra i vincoli per utilizzare i crediti
Non c’è stata solo l’attesa per la conferma ufficiale della scadenza. In vista dei prossimi versamenti, infatti, i titolari di partita Iva che intendono effettuare compensazioni orizzontali, di qualsiasi importo, devono tener conto dell’obbligo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate. È l’effetto della nuova misura restrittiva, introdotta dalla manovrina di primavera (Dl 50/2017), sulle modalità di inoltro dei modelli F24 da parte dei soggetti titolari di partita Iva, che, nell’ambito delle disposizioni previste per il controllo delle indebite compensazioni, impone l’abbandono dei canali alternativi quali l’home banking.
Le ultime modifiche
In particolare, l’ articolo 3, comma 3, della manovrina introduce l’obbligo generalizzato di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, nel caso di compensazione orizzontale (sia totale che parziale), ai sensi dell’ articolo 17 del Dlgs 241/1997 , di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap, all’Iva (annuale e trimestrale) e ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
La nuova regola si applica indipendentemente dal fatto che l’imposta che compensata sia o meno oggetto di visto di conformità in dichiarazione e opera senza alcun limite di soglia, eliminando così la possibilità, precedentemente prevista per le compensazioni inferiori a 5mila euro, dell’utilizzo del servizio dell’home banking.
In tali casi, pertanto, la delega di pagamento potrà essere presentata ricorrendo ai servizi «F24 web» o «F24 on line», attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure, per il tramite di un intermediario abilitato che trasmette le deleghe di pagamento in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio «F24 cumulativo» e del servizio «F24 addebito unico».
Per i modelli F24 con saldo positivo, senza compensazioni orizzontali, le regole, invece, non cambiano.
Compensazioni
Operativamente, al fine di individuare l’esatto ambito applicativo della nuova e stringente regola, è intervenuta recentemente l’agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 68/E/2017 , ha individuato i codici tributo (allegato 2 del documento di prassi) relativi ai crediti fiscali che, a seguito delle novità del Dl 50/2017, se utilizzati in compensazione orizzontale, ossia tra tributi diversi, obbligano ora i soggetti Iva a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici (ad esempio il credito Iva annuale e il debito Ires relativo al saldo).
L’obbligo in esame, al contrario, non sussiste qualora si effettui una compensazione verticale o interna (ad esempio gli acconti e i versamenti periodici Iva). Anche per l’individuazione di tali fattispecie, il citato documento di prassi fornisce dei riferimenti operativi individuando i codici tributo (allegato 3 del documento) che identificano l’utilizzo del credito in compensazione con importi a debito che rientrano nella stessa tipologia d’imposta. Nel caso in cui, al netto delle compensazioni interne, residui un saldo positivo, occorre verificare se, secondo le regole generali, sorge l’obbligo o meno di presentare il modello F24 in via telematica mediante i servizi dell’Agenzia.
Esemplificando, è configurabile come compensazione orizzontale - comportando di conseguenza, l’obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate - l’operazione con la quale, utilizzando in compensazione un credito Ires di 14mila euro (codice tributo «2003» – Saldo Ires), sono pagati un debito Ires di 10mila euro (codice tributo «2002» – Ires secondo acconto) e un debito diverso dall’Ires di 4mila euro (ad esempio Iva).