Controlli e liti

Soccida, i documenti mancanti non giustificano l’avviso sprint

di Marcello Maria De Vito

L’ufficio non può addurre tra i casi di particolare urgenza, la mancata produzione di documentazione da parte contribuente. Ne consegue che l’emissione dell’accertamento prima del termine di 60 giorni dal rilascio del Pvc, costituisce violazione dell’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e comporta la nullità dell’atto. Sono questi i principi ribaditi dalla Ctp Bologna 774/1/2017 (presidente Silvestri, relatore Fiore).

L’agenzia delle Entrate contestava a un grande contribuente, operante nel settore zootecnico, l’inerenza di un costo maturato a seguito di un contratto di soccida. Il contratto, diffuso nella prassi di settore, è disciplinato dall’articolo 2170 del Codice civile, che definisce la soccida come l’attività in cui il soccidante (proprietario del bestiame) e il soccidario (allevatore) si associano per l’allevamento e per l’esercizio delle relative attività, al fine di ripartirsi l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili.

Il contribuente impugnava l’accertamento, dal momento che l’Agenzia aveva notificato l’atto prima del termine di 60 giorni dal rilascio del Pvc. Nel merito produceva la documentazione a sostegno del contratto stipulato. L’Agenzia resisteva, invocando la sussistenza di ragioni di urgenza costituite dalla mancata produzione di documenti da parte del contribuente e dalla prossima scadenza del termine di decadenza dell’azione accertatrice.

La Ctp in via preliminare afferma che il diritto al contraddittorio è rafforzato nel quadro dei principi costituzionali del diritto di difesa, di buon andamento della pubblica amministrazione per quanto riguarda la difesa nel procedimento, nonché di quello di imparzialità in relazione all’obbligo di motivazione.

Il collegio osserva che le tutele poste devono essere idonee ad assicurare al contribuente un’adeguata partecipazione, finalizzata a un’istruttoria completa ed efficiente. Il contraddittorio deve precedere l’adozione dell'atto e la norma è imperativa.

Lo ha confermato la Corte costituzionale che, con l’ordinanza 244/2009 ha sollecitato il giudice di merito a ritenere invalido l’atto emanato prima dei 60 giorni, in difetto di un’adeguata motivazione sulla particolare urgenza. In questo caso la mancata motivazione è sanzionata con la nullità dell’atto dall’articolo 2-septies della legge 241/1990 e, con riferimento alle imposte dirette e all’Iva, dagli articoli 42 del Dpr 600/73 e 56 del Dpr 633/72.

La Ctp ricorda che l’imminente scadenza del termine per notificare l’accertamento non costituisce mai particolare urgenza, dato che, diversamente, si avrebbe una convalida generalizzata degli atti in scadenza. Né può costituire ragione di urgenza la mancata produzione di documenti da parte del contribuente: in astratto, l’omissione non ritarda l’accertamento, ma ne consente una più celere emissione; nel caso concreto, il contribuente non ha chiesto alcun differimento del termine per produrre la documentazione dimessa in atti.

Quindi, posto che nessuna valida motivazione giustifica la compressione dei diritti di difesa in sede procedimentale, l’accertamento deve ritenersi nullo.

Ctp Bologna 774/1/2017

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