Imposte

Società 3.0, le imprese si armano per il controllo dei rischi

di Andrea Bonelli

Ogni emittente deve dotarsi di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi dato dalle regole, dalle procedure e dalle strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi aziendali.

In tale compito il consiglio di amministrazione (Cda) può essere supportato dal comitato controllo e rischi (Ccr), quale organo consultivo avente l’obiettivo di rafforzare la governance della società e garantire allo stesso Cda un efficace esercizio dell’attività di supervisione sulla componente esecutiva, consentendogli di arrivare in modo più informato e consapevole alle deliberazioni riguardanti in generale il controllo interno e di gestione dei rischi, nonché a quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

Secondo quanto dettato dal Codice di autodisciplina, il consiglio di amministrazione, previo parere del Ccr, definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Scigr), in modo che i principali rischi afferenti all’emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell’impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati. Il Cda, dunque:

definisce e mantiene le linee di indirizzo del Scigr;

valuta il Scigr;

nomina la funzione di Internal audit assicurandone le risorse;

approva il piano di audit e attribuisce i ruoli.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coinvolge, tra gli altri e per le proprie competenze, il Collegio sindacale che esercita un duplice ruolo:

di vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento e sull’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione del rischio;

di monitoraggio e controllo sul processo di informativa finanziaria, sull’efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio per quanto attiene l’informativa finanziaria, e sulla revisione legale del bilancio.

Nel dettaglio, nell’ambito del Scigr il collegio sindacale ha il compito di:

vigilare sull’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione del rischio (Tuf, Dlgs 58/1998 articolo 149);

vigilare sull’efficacia dei sistemi di revisione interna (Dlgs 39/2010, articolo 19);

esprime parere al Cda sul piano di Internal audit (Codice autodisciplina 7.comma 1);

esprimere parere in merito a supporto del Comitato controllo rischi e Cda (Codice autodisciplina 7.comma 1);

esprimere le proprie considerazioni al Cda (Codice autodisciplina 7.comma 1);

vigilare sull’adeguatezza del sistema di controllo interno (Tuf, Dlgs 58/1998, articolo 149).

Nell’ambito del reporting finanziario, il collegio sindacale ha il compito di:

esprimere un parere in merito a supporto del comitato controllo rischi (Codice di autodisciplina);

vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (articolo 2403 del Codice civile);

vigilare sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità dello stesso nel rappresentare correttamente i fatti di gestione (Tuf , Dlgs 58/1998 articolo 149);

vigilare sul processo di informativa finanziaria (Dlgs 39/2010, articolo 19);

vigilare sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (Tuf/Dlgs 58/1998, articolo 149);

vigilare sull’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all’ente sottoposto alla revisione legale dei conti (Dlgs 39/2010, articolo 19).

È necessario evidenziare come un ottimale coordinamento tra il Ccr e il collegio sindacale possa favorire la corretta circolazione delle informazioni endo-consiliari, consentendo il miglioramento dell’efficienza del sistema dei controlli interni. In tal senso il Codice di autodisciplina (7.comma 3) prevede la partecipazione necessaria al Ccr del presidente del collegio sindacale, o di altro sindaco dallo stesso designato, e facoltativamente degli altri membri del collegio sindacale.

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