Società cancellata, non basta essere un ex socio per chiedere i crediti incerti
La Corte d’appello di Torino chiarisce che è necessario provare di averli “ereditati” dalla ditta estinta
Cancellandosi dal registro delle imprese, la società perde la possibilità di incassare tutti i crediti ancora incerti – ed in attesa di accertamento giudiziale – non indicati nel bilancio di liquidazione e considerati, quindi, tacitamente rinunciati. Ad attivarsi per riscuoterli dai terzi, dunque, non potrà essere neanche un ex socio o il liquidatore, a meno che non provino di averli “ereditati” espressamente dalla ditta cancellata. Lo precisa la Corte di appello di Torino con la sentenza n. 845 del 27 luglio 2022.
Nel sostenerlo, i giudici ricordano che l’estinzione di una società per cancellazione dal registro delle imprese, quando avvenuta nella pendenza di una causa tesa all’accertamento di crediti vantabili contro terzi, non provoca l’automatico trasferimento di quell’azione in capo ai soci (Cassazione, Sezioni Unite, n. 6070/2013).
Il fenomeno successorio, infatti, riguarda soltanto i rapporti (si pensi alle obbligazioni in attesa di adempimento, ai beni oppure ai diritti esclusi dal bilancio finale di liquidazione) che risultuno già definiti, e non le semplici pretese o i diritti ancora incerti o illiquidi e controversi, da ritenersi implicitamente rinunciati.
Di conseguenza, prosegue la Corte di appello, l’ex socio di una società cancellata che voglia attivarsi per riscuotere da terzi i crediti prima appartenenti alla società, potrà farlo solo se riesca a dimostrare di esserne diventato il titolare per espresso trasferimento di posizione giuridica quale assegnatario in base al bilancio finale di liquidazione o per altri eventi verificatisi al di fuori del procedimento di liquidazione.
Si tratta di principi che, secondo i giudici di secondo grado, non erano stati correttamente applicati dal Tribunale. La lite era scaturita dalla decisione dell’ex socio di una Sas cancellata, di ingiungere ad una donna il pagamento delle somme di cui era debitrice verso la ditta per la realizzazione di uno stabile. Secondo la signora, il socio non aveva alcun potere di agire e l’obbligazione si era estinta perché la società, cancellandosi, aveva implicitamente rinunciato ai crediti non indicati nel bilancio finale di liquidazione. Il Tribunale, però, dissente e sancisce la legittimazione ad agire dell’ex socio accomandatario.
Lo scontro, così, arriva dinanzi alla Corte di appello che dà ragione alla donna. All’atto della cancellazione, spiega, il credito non era né certo, né liquido, né esigibile. Anzi, pendeva una causa finalizzata ad accertarlo. Ebbene, in tali ipotesi, chi agisca in nome della società cancellata, sostituendovisi nel reclamare il credito rimasto sospeso, può farlo solo se provi di esserne l’avente causa come assegnatario grazie al bilancio finale di liquidazione o successore nella titolarità di un credito non inserito in bilancio e non tacitamente rinunciato.
Non basterà, insomma, dichiararsi ex soci o liquidatori di una società cancellata per acquisirne l’identica posizione verso i debitori. Nella vicenda, pertanto, il credito azionato era insussistente per cui la Corte di appello non poteva che emettere condanna di restituzione di quanto già corrisposto dalla signora per effetto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.