Società di comodo, l’interpello sfrutta la dichiarazione tardiva
La proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi si riflette anche sull’interpello per le società di comodo. Se non si vuole finire fuori tempo massimo, però, bisogna attivarsi per tempo con l’istanza e poi sfruttare la chance della dichiarazione tardiva. Vediamo come si arriva a questa conclusione.
Occorre innanzitutto ricordare che – per effetto della riformulazione dell’articolo 30, comma 4-bis, della legge 724/1994 – la possibilità di disapplicare la disciplina sulle società di comodo sulla base di un’autovalutazione non passa più attraverso la presentazione obbligatoria di un interpello disapplicativo (vigente sotto il vecchio articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/73).
L’interpello assume ora natura facoltativa e si colloca tra quelli probatori indicati dall’articolo 11, comma 1, lettera b) dello Statuto del contribuente (legge 212/2000). Pertanto, mentre in passato, in assenza di cause di disapplicazione o esclusione, l’unico modo per uscire dalla disciplina era quello di presentare istanza di interpello, allo stato attuale le società che non sono in grado di superare il test di operatività – qualora ritengano sussistenti le condizioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti – potranno disapplicare in via autonoma la relativa disciplina.
Questa possibilità, però, può concretizzarsi solo all’interno della dichiarazione dei redditi (articolo 30 comma 4-quater). Per tale motivo, il quadro RS (righi RS116 del modello Redditi SC e RS11 del modello Redditi SP 2017) prevede la barratura della casella «Imposta sul reddito-società non operativa» (analoghe possibilità sono previste nei modelli Irap ed Iva). La casella deve essere compilata con il codice 1 in caso di accoglimento dell’istanza di interpello, con il codice 2 in caso di non presentazione dell’istanza di interpello e con il codice 3 in caso di presentazione dell’istanza di interpello in assenza di risposta positiva.
Delineiamo ora le strade attualmente percorribili.
Disapplicazione autonoma
La società non presenta l’interpello e indica nel quadro RS il codice 2. In questo caso è comunque opportuno predisporre la documentazione utile a dimostrare la sussistenza delle cause oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi presunti. Tale documentazione, infatti, sarà oggetto di richiesta da parte dell’agenzia delle Entrate in caso di controllo.
È importante ricordare che la mancata indicazione del codice 2, così come del codice 3, è punita con la sanzione amministrativa da 2mila a 21mila euro (articolo 8 comma 3-quinquies del Dlgs 471/1997).
Istanza di interpello
L’interpello deve essere preventivo a pena di inammissibilità. Con la normativa previgente, alla data odierna, questa possibilità sarebbe già stata preclusa: il regime preventivo era rispettato solo se l’istanza era stata presentata in tempo utile per ottenere la risposta dell’Agenzia prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Attualmente, invece, è sufficiente che le istanze siano presentate prima della scadenza dei termini ordinari della dichiarazione dei redditi, a nulla rilevando i tempi di risposta del Fisco (articolo 2, comma 2, del Dlgs 156/2015).
La norma fissa in 120 giorni (anziché in 90) il termine entro il quale l’Agenzia deve fornire una risposta, fatto salvo il principio del silenzio-assenso. Ad oggi, quindi, le società possono ancora decidere di presentare istanza di interpello dato che, alla luce della proroga della presentazione dei modelli dichiarativi reddituali, il termine ultimo è ora fissato al 31 ottobre 2017. Tuttavia è evidente che tale opzione appare comunque tardiva per recepire la risposta nella dichiarazione dei redditi 2017.
Considerato che i righi RS 116 e RS11 non prevedono altre soluzioni, per evitare questa situazione l’unica strada sembrerebbe, ove possibile, quella di sfruttare il maggior termine previsto per la dichiarazione tardiva e, quindi:
presentare l’interpello entro il 30 settembre;
attendere la risposta dell’agenzia delle Entrate entro il 29 gennaio 2018 (120 giorni);
presentare la dichiarazione dei redditi tardiva entro il 29 gennaio 2018 (90 giorni) prendendo atto della risposta dell’ufficio e, quindi, indicando nel quadro RS il codice 1 in caso di accoglimento dell’istanza di interpello o il codice 3 in caso di risposta negativa se si reputano comunque sussistenti le condizioni.