Controlli e liti

Società di comodo, no al ricorso contro il rifiuto all’interpello

di Massimo Romeo

La risposta all’istanza di interpello disapplicativo sulle società non operative ha natura deflattiva e non può costituire un atto autonomamente impugnabile in aggiunta al ricorso ordinario in quanto difetta di una qualsiasi imperatività rilevante e propria degli atti impugnabili (articolo 19 del Dlgs 546/1992). È quanto emerge dalla sentenza 3467/21/2017 della Ctr Lombardia.

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione da parte di una società, operante nel settore nautico, del diniego opposto dall’ufficio all’istanza con cui la contribuente aveva chiesto la disapplicazione delle disposizioni di contrasto all’utilizzo ai fini elusivi di società non operative (articolo 30 della legge 724/1994).

La società aveva conseguito perdite civilistiche e fiscali assumendo la qualifica di società in perdita sistematica con conseguente applicabilità delle disposizioni in materia di società di comodo; la materiale indisponibilità per prolungamento dei lavori dell’unico bene posseduto per lo svolgimento dell’attività di noleggio nautico aveva impedito in radice il conseguimento di ricavi, ferme restando le spese ordinarie di gestione.

I giudici di primo grado hanno accolto le doglianze della ricorrente e in diritto hanno equiparato il diniego di disapplicazione della normativa antielusiva sulle società non operative al «diniego di agevolazione», interpretazione quest’ultima che ha rappresentato il principale motivo d’impugnazione da parte dell’ufficio.

La decisione

Nell’accogliere l’appello dell’ufficio, la Ctr considera dirimette la qualificazione in punto di diritto dell’istanza presentata dalla società, riconducibile al modello di preventivo interpello previsto dall’articolo 11 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) e, di conseguenza, la risposta fornita dall’amministrazione finanziaria non ha natura di regolamento né di espressione del potere impositivo ma solo di «promessa amministrativa o di preatto amministrativo», priva dell’efficacia di atto normativo secondario e di atto amministrativo proprio.

Secondo il collegio d’appello, la risposta all’interpello, anche in una visione estensiva laddove viene comunque espressa una pretesa impositiva, difetta di una qualsiasi imperatività rilevante e propria degli atti impugnabili (articolo 19 del Dlgs 546/1992). Piuttosto ha natura deflattiva offrendo al contribuente taluni vantaggi nel caso in cui intenda conformarsi al convincimento manifestatogli dall’amministrazione e lasciando del tutto impregiudicata la facoltà per il contribuente di avvalersi dello strumento giudiziale.

La decisione trova conforto sia nel dettato normativo (articolo 11 della legge 212/2000) che nella ratio del legislatore :

■l’ultima parte dell’articolo 11 prevede che la presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria con la quale in nessun modo interferisce;

■l’intendimento perseguito dal legislatore, ben lungi dall’incrementare la sfera del contenzioso, è stato quello di offrire un possibile strumento di sua prevenzione e riduzione.

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