Adempimenti

Società di comodo, sprint a maggio per l’invio degli interpelli

di Luca Gaiani

Società di comodo, al via gli interpelli per l’esercizio 2017. La spedizione delle istanze che consentono l’uscita dal regime di non operatività deve essere effettuata, quest’anno, entro il 31 ottobre, a seguito della proroga per la presentazione delle dichiarazioni disposta dalla legge di Bilancio. Per conoscere l’orientamento del fisco prima di inviare il modello Redditi, è opportuno, considerando la possibile sospensione dei termini, attivare il procedimento non oltre il mese di maggio.

Le società, dopo la chiusura del bilancio 2017, verificano i presupposti di applicazione della normativa. Si considerano tali le società che rientrano in una di queste casistiche: società non operative, che hanno conseguito un volume di ricavi, proventi e incrementi di rimanenze inferiore, nella media del triennio 2015/2017, a quello presunto sulla base della applicazione di talune percentuali ai valori dell’attivo; società in perdita sistematica, che nei cinque esercizi consecutivi precedenti (2012/2016) hanno dichiarato una perdita fiscale, oppure quattro volte una perdita e una volta un reddito inferiore al minimo. Se si rientra nel regime, vanno verificate le vie di uscita. Si è esonerati se nel 2017 sussistevano cause di esclusione legale, come ad esempio un numero di soci non inferiore a 50, o non meno di dieci dipendenti nel biennio, o ancora un valore della produzione superiore al totale dell’attivo.

Occorre poi stabilire le eventuali situazioni di disapplicazione automatica che, per le perdite sistematiche, vanno collocate in almeno uno dei cinque anni di osservazione (dal 2012 al 2016), mentre per le non operative sull’esercizio 2017. Se nessuna delle esimenti trova applicazione, si deve passare a stabilire le possibilità di disapplicazione. In presenza di oggettive situazioni che hanno impedito il conseguimento dei ricavi negli importi minimi (ovvero che hanno causato le perdite sistematiche), la società può interpellare l’amministrazione. L’interpello resta comunque facoltativo, potendo la società disapplicare la norma autonomamente dandone apposita comunicazione nel modello Redditi 2018.

Le situazioni che consentono l’esonero devono essere oggettive e dimostrabili. Il principio è stato ribadito da alcune recenti sentenze della Cassazione. Nella pronuncia n. 5080/2017 si è affermata la validità, a questi fini, dell’impossibilità di noleggiare un grande macchinario (unico cespite posseduto), a seguito della dimostrata crisi del settore delle costruzioni in cui esso veniva impiegato. La crisi del settore in cui operano gli affittuari è stata considerata valida (Cassazione 10979/2017) anche per motivare il livello dei canoni di locazione immobiliare inferiore ai parametri fiscali. Il semplice affitto dell’azienda posseduta, senza dimostrazione delle ragioni del modesto canone percepito, non è invece sufficiente (Cassazione 4156/2018).

L’interpello va consegnato o spedito con plico raccomandato (o via Pec) alla Direzione regionale competente dell’Agenzia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dunque, per l’esercizio 2017, entro il 31 ottobre 2018. Le imprese con ricavi superiori a 100 milioni (che peraltro generalmente non rientrano nella disciplina) indirizzano le istanze alla Divisione contribuenti di Roma. Per avere risposta, prima della presentazione della dichiarazione, bisogna tener conto del termine di 120 giorni concesso all’Agenzia e dunque anticipare l’invio al 28 giugno. Considerando le eventuali sospensioni del termine, in presenza di richieste di documentazione, diventa opportuno predisporre le istanze già entro la fine del mese di maggio. Anche in presenza di interpello respinto, è sempre possibile autodisapplicare la norma.

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