Società di comodo in stand-by per il 2020
Disapplicazione automatica delle regole con effetto nel modello Redditi presentato l’anno prossimo
Con il blocco dei ricavi di questi mesi, è destino di molte società non rispettare i parametri previsti per la non operatività e ricadere per il 2020 nelle amare conseguenze previste per le società di comodo? Probabilmente no, anche senza dover per forza invocare un provvedimento eccezionale di sterilizzazione della disciplina (che, comunque, non guasterebbe). Già la disciplina ordinaria, infatti, prevede una disapplicazione specifica in presenza di eventi straordinari quali quelli che le imprese stanno vivendo in queste settimane, anche se non in tutti i casi il meccanismo funziona a dovere.
Vediamo nel dettaglio. Il provvedimento delle Entrate dell’11 giugno 2012 ha previsto, sia per le società divenute non operative per carenza di ricavi che per quelle in perdita sistematica, una specifica causa di disapplicazione della disciplina, che interessa le società «per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della Legge 225/1992». Peraltro, il provvedimento afferma che la causa di disapplicazione opera sia con riferimento al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso che in quello successivo.
Tutto a posto, quindi? Occorre fare alcune precisazioni.
In primo luogo, la norma richiamata è stata abrogata dall’articolo 48, comma 1, del Dlgs 1/2018, nell’ambito della riforma della protezione civile. Che tra i due provvedimenti vi sia continuità , però, non vi è alcun dubbio: lo afferma esplicitamente l’articolo 47, comma 1, del Dlgs 1/2018, ove si legge che l’articolo 5 della legge 225/1992 va in via interpretativa automaticamente sostituito con l’articolo 24 del Dlgs 1/2018. Nessuna perplessità può, del resto, sorgere, sul fatto che quest’ultima disposizione sia riferibile all’emergenza coronavirus: la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 – contenente la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza della patologia virale in corso – inizia proprio richiamando l’articolo 24 del Dlgs 1/2018.
L’effetto di questo excursus normativo, ai fini che qui interessa, è il seguente: nella dichiarazione reddituale 2021 per il 2020 tutte le società potranno indicare nel prospetto delle società non operative il codice «9» come causa di disapplicazione, qualora la non operatività sia dovuta alla carenza di ricavi riscontrati nel 2020. E questo senza necessità di presentare istanza di interpello o di assumersi la responsabilità di non presentarla individuando in autonomia una «oggettiva situazione» di disapplicazione non generalizzata.
L’applicabilità, senza eccezioni, di questa norma va riconosciuta in quanto la sospensione degli adempimenti di cui all’articolo 62 del Dl 18/2020 – e anche la mini proroga dei versamenti di cui all’articolo 60 del medesimo decreto – si rivolgono a tutte le imprese, senza esclusione soggettiva.
Le perdite sistematiche
Più complesso è il caso delle società non operative a causa delle perdite sistematiche, vale a dire – ai sensi dei commi 36-decies e 36-undecies dell’articolo 2 del Dl 138/2011 – quelle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi ovvero che, in tale intervallo, presentano quattro dichiarazioni in perdita fiscale e una con un reddito inferiore al reddito minimo calcolato in base all’articolo 30 della legge 724/1994. La particolarità, in questo caso, non è dovuta all’assenza della causa di disapplicazione, prevista anche in questa ipotesi dal provvedimento dell’11 giugno 2012 e caratterizzata dal codice «8» nelle istruzioni specifiche del modello dichiarativo. Il fatto è che, come spiega la circolare 23/E/2012, in questa specifica ipotesi (società in perdita sistematica) la causa di disapplicazione va individuata nel quinquennio di riferimento, al fine di decidere sulla possibilità di non ricadere nel novero delle società non operative per l’anno successivo. In sintesi, quindi, quando la società si troverà a compilare il modello Redditi 2021 per il periodo d’imposta 2020, il quinquennio di riferimento sarà costituito dal periodo 2015-19 e in tale arco temporale il coronavirus non può aver inciso sugli adempimenti o sui versamenti d’imposta e, quindi, sulla causa che porta alla disapplicazione.
Per come è stato costruito il meccanismo, le società in perdita sistematica potranno avvalersi di questa esimente solo dal 2021 (modello Redditi 2022), facendo riferimento a un quinquennio in cui è compreso il periodo d’imposta 2020.
Le situazioni concrete
RICAVI 2019 E BLOCCO DELL’ATTIVITÀ 2020
Alfa Srl non ha raggiunto per il 2019 i ricavi minimi necessari a soddisfare i parametri di non operatività di cui all’articolo 30 della legge 724/1994. Il blocco dell’attività intervenuto a seguito del Dpcm 11 marzo 2020 può costituire un motivo per disapplicare la disciplina per il 2019? Quali altri soluzioni si possono adottare?
La causa di disapplicazione dovuta al coronavirus ha effetto con riferimento al periodo d’imposta 2020 ma non incide sulla insufficienza dei ricavi da dichiarare con riferimento al 2019. La società, se non individua nel 2019 una causa di esclusione o una diversa causa di disapplicazione, può presentare istanza di interpello o, comunque, decidere di non adeguare l’imponibile in dichiarazione, in questi ultimi due casi facendo affidamento su una situazione oggettiva di impossibilità nel raggiungere i parametri previsti.
RICAVI 2020 E PERDITE REITERATE
Beta Srl nel quinquennio 2015-2019 ha riportato sempre perdite fiscali. La sospensione di adempimenti e versamenti fiscali prevista dal Dl 18/2020 può costituire un motivo per disapplicare la disciplina per il 2019? E per il 2020?
Nelle società in perdita sistematica, la causa di disapplicazione va individuata nel quinquennio di riferimento, che precede il periodo d’imposta su cui influisce la non operatività. Conseguentemente, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti prevista dal legislatore nel 2020 è una causa di disapplicazione che riguarda il 2020 e quindi, in prima battuta, il quinquennio anteriore al 2021. Solo a partire da quest’ultimo periodo d’imposta, pertanto, potrà essere invocata questa situazione di inapplicabilità della disciplina.
AFFITTO D’AZIENDA NEL 2019
Gamma Srl nel 2019 ha concesso in affitto l’unica azienda, nella fattispecie una azienda alberghiera. Purtroppo, a causa della situazione del mercato turistico nel luogo di esercizio dell'attività, il canone non è sufficiente a superare i parametri di non operatività. Si rientra in una ipotesi di disapplicazione automatica? In caso contrario, come è possibile difendersi in caso di contenzioso?
Premesso che la giurisprudenza sul punto non è univoca, la società può dimostrare in giudizio in primo luogo la terzietà dell’impresa conduttrice, estranea sia alla società locatrice che ai suoi soci. In secondo luogo, attraverso una perizia affidata ad un professionista del settore, la società può dimostrare che il canone concordato è congruo rispetto ad analoghe aziende alberghiere concesse in affitto in zona, nonostante non vengano raggiunti i valori richiesti dalla legge 724/1994 (Cassazione 6029/2020)