Adempimenti

Società di comodo nella tagliola della dichiarazione 2021 senza cause di esclusione per la pandemia

Il rischio del mancato superamento del test di operatività o raggiungere i requisiti per essere considerati in perdita sistemica è più elevato per gli effetti della crisi

di Stefano Vignoli

Dai modelli dichiarativi 2021 non emergono adeguamenti al mutato scenario economico per quanto riguarda prospetti e verifiche delle società non operative. Sono soggetti alla disciplina delle società non operative le società (di capitali e di persone):

• con ricavi che non superano, quale media del triennio, il test di operatività (articolo 30 della legge 724/1994);

• che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 5 periodi d’imposta consecutivi ovvero in 4 ma con un reddito inferiore al minimo nel quinto periodo (articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del Dl 138/2011)

L’essere soggetto alla disciplina comporta la determinazione di un reddito su base presuntiva ai fini Ires (maggiorato del 10,5%), Irpef e Irap oltre a limitazioni ai fini Iva.

La verifica dell’operatività rischia di porre in seria difficoltà i contribuenti che hanno patito la crisi economica del 2020. La problematica riguarderà con ogni probabilità le società immobiliari attesa la diffusa riduzione dei canoni di locazione nel 2020 accompagnata talvolta da recessi anticipati.

Il coefficiente applicato agli immobili è, salvo eccezioni, del 6% e rappresenta un parametro già elevato in periodi normali che può diventare insostenibile in tempi di coronavirus.

Si pensi alla immobiliare con valore degli immobili di un milione di euro e affitti annui di 70mila euro che vengono ridotti a 35mila euro nel 2020: la società non è operativa in quanto la media dei ricavi 2018/2020 è del 5,83%, inferiore al 6% minimo e, anche in caso di auspicato ritorno ai canoni precedenti, la non operatività si protrarrebbe anche nei periodi 2021 e 2022.

L’assenza di modifiche nelle dichiarazioni per il periodo di imposta 2020 rende ancora più arduo beneficiare di cause di esclusione/disapplicazione della disciplina atteso che alcune sono difficili da raggiungere in tempi di crisi quali quelli relativi a:

• soggetti agli Isa che conseguono il livello di affidabilità fiscale minimo per l’accesso al beneficio premiale;

• società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (A) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale, ovvero, per le società in perdita sistematica, superiore ai costi della produzione (A-B).

Tra gli effetti della crisi potrebbe esservi anche la riduzione del personale e quindi il venir meno della causa di disapplicazione rivolta alle società che «nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità». Sulla base di quanto chiarito dalla circolare 9/E del 2008 (punto 2.2) aver avuto meno di 10 unità lavorative nel 2020 non costituisce causa di esclusione anche se il requisito è stato rispettato nel biennio 2018-2019 in quanto l’Agenzia ritiene che «tale valore debba sussistere anche nell’esercizio per il quale effettuare il test di operatività».

Non ci sono novità per quanto riguarda la causa di disapplicazione rivolta alle società «per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225». Un espresso riferimento alla crisi economica 2020 avrebbe permesso di “sdoganare” l’utilizzo di tale causa mentre, nel silenzio delle istruzioni, si ritiene che non sia invocabile dai soggetti colpiti dalla crisi Covid-19.

Anche se i modelli 2021 confermano la possibilità di utilizzare l’apposito codice per la disapplicazione della disciplina in carenza di istanza di interpello (o di risposta negativa), il rischio concreto per contribuenti (e per l’amministrazione stessa) è che venga inviata una pioggia di istanze da attivare peraltro in tempi rapidi considerato che il termine di risposta per l’interpello disapplicativo è di 120 giorni.

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