Società eolica, per il test di operatività il 6% si applica all’intero costo dell’impianto
Nel determinare l’ammontare di ricavi presunti (da confrontare con quelli effettivamente prodotti) ai fini del test di operatività, le società produttrici di energia da fonte eolica possono adottare sull’intero costo dell’impianto la percentuale del 6%, indipendentemente dalla circostanza che le diverse componenti siano state considerate beni mobili o immobili ai fini della classificazione catastale e di bilancio. È il principio che si ricava dalla risposta ad interpello 819/2021 dell’agenzia delle Entrate, che ricalca quanto sostenuto nella circolare 36/E/2013 nei confronti delle società produttrici di energia da fonte fotovoltaica.
La società istante gestisce un parco eolico che ha avviato la produzione di energia elettrica nel 2019. I ricavi 2020, derivanti in parte dalla vendita diretta di energia ad un trader (e quindi realizzati a prezzi di mercato) e in parte dall’incentivo erogato dal GSE come da delibere dell’ente, non sono tuttavia sufficiente a superare il test di operatività richiesto dall’articolo 30 della legge 724/1994 (cosiddetta disciplina delle società di comodo o non operative), almeno se il costo dell’impianto viene suddiviso tra componente immobiliare (coefficiente 6%) e componente impiantistica (coefficiente 15%), così come risultante dalla classificazione di bilancio.
Tuttavia, la società fa presente come, nell’ambito della circolare 36/E/2013 e con riferimento agli impianti produttivi di energia da fonte fotovoltaica, l’Agenzia abbia affermato, pur ribadendo la doppia natura, immobiliare e mobiliare dell’impianto che, ai fini dei calcoli delle società non operative, il coefficiente relativo alla componente immobiliare del 6% può essere applicato all’intero costo dell’impianto, comprendendo quindi anche la componente mobiliare. Ciò «nella considerazione che tali beni producono gli stessi ricavi indipendentemente dalla natura attribuita all’investimento per finalità tributarie». Concordando con la società istante, l’Agenzia nella risposta all’interpello conferma che questa interpretazione si può estendere anche agli impianti produttivi di energia da fonte eolica, poiché si possono ravvisare i medesimi presupposti già espressi per gli impianti fotovoltaici. L’interpretazione, peraltro, può essere fatta retroagire almeno al 2013, ossia alla data di pubblicazione della citata circolare 36/E.
Modello 770, le novità gestionali 2025: dalle note Covid al quadro ST
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware