Società estinte, controlli «sterili»
È illegittimo l’
L’agenzia delle Entrate emetteva tre accertamenti nei confronti di una Snc già cancellata dal registro imprese e dei relativi soci per l’imputazione per trasparenza del maggior reddito accertato.
I provvedimenti venivano impugnati dai soci dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito respingeva il gravame. In particolare, il collegio di appello rilevava che poiché l’accertamento della società non era stato impugnato, era divenuto definitivo e pertanto esplicava i suoi effetti anche in capo ai soci. Questi ultimi, quindi, ricorrevano in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’errata applicazione delle norme sulle società estinte.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che con riferimento sia a diverse tipologie di enti collettivi (società di capitali, di persone e associazioni non riconosciute), sia a diverse tipologie di atti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) la cancellazione dal
Ne consegue che, trattandosi di un provvedimento emesso nei confronti di un soggetto già estinto la cui impugnazione è improponibile, non possono intervenire valutazioni sulla sorte dell’atto.
Alla luce di tali principi, la Ctr aveva erroneamente fondato la decisione sulla “vincolatività” degli avvisi di accertamento dei soci a quello della società perché divenuto definitivo. La Cassazione, invece, ha ritenuto che tale definitività non potesse esplicare alcun effetto.
È stato altresì precisato che l’estinzione della società non determina anche l’estinzione dei debiti insoddisfatti, poiché si verifica un fenomeno di tipo “successorio” in forza del quale i rapporti facenti capo all’ente si trasferiscono ai soci. Questi ultimi possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali secondo le ordinarie regole di legittimazione attiva e passiva e senza il litisconsorzio necessario con la società, ove questa sia già estinta.
I soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti in vigenza della società.
La decisione è particolarmente interessante poiché pare risolvere un dubbio che sovente si presenta in simili circostanze. Dinanzi a un accertamento emesso ad una società estinta, infatti, proprio per evitare la definitività dello stesso e le possibili conseguenze derivanti, prudenzialmente si impugna, pur nella consapevolezza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Cassazione ha ora precisato che non esiste un vincolo tra l’accertamento della società estinta e quello dei soci, poiché questi ultimi sono tenuti a rispondere solo secondo le ordinarie regole e quindi, attraverso un atto a loro notificato nel quale venga motivata la pretesa.
L’ordinanza n. 23029 della Cassazione