Società di gestione finanziaria senza le regole degli intermediari
Il trattamento fiscale delle società la cui unica attività consiste nella gestione di un portafoglio finanziario (come ex società industriali che hanno venduto l’azienda e si limitano ad amministrare la liquidità conseguita) è ancora in cerca di chiarimenti.
Questo genere di enti non rientra fra gli intermediari finanziari che redigono il bilancio con le regole del decreto legislativo 136/2015 e con gli schemi della Banca d’Italia (provvedimento 22 dicembre 2017, circolare 22 dicembre 2005, n. 262 e comunicazione 15 marzo 2019) . Pertanto, applicano lo schema degli articoli 2424 e seguenti del Codice civile come le imprese industriali e commerciali.
Non è chiarito però il loro inquadramento fiscale, in particolare sulla questione se, negli esercizi in cui il portafoglio è prevalentemente investito in titoli azionari, diventino società di partecipazione non finanziaria (articolo 162-bis, comma 1, lettera a, n. 4 e lettera b del Testo unico) oppure società di partecipazione finanziaria (articolo 162-bis, comma 1, lettera c).
Se così fosse, la fiscalità di questi soggetti sarebbe ingestibile perché il regime delle società di partecipazione finanziaria- assimilate agli intermediari finanziari -, delle società di partecipazione non finanziaria e delle altre società diverse dagli intermediari finanziari è molto differente (si veda la tabella in pagina) sia nella determinazione della base imponibile Ires e Irap, sia sull’applicabilità della maggiorazione Ires di cui all’articolo 1, comma 65, legge 208/2015.
Non è quindi concepibile che, a seconda della prevalenza degli investimenti si possa applicare ogni anno un regime diverso. Inoltre, questi stessi soggetti potrebbero risultare obbligati alle comunicazioni all’Anagrafe dei rapporti finanziari - mantenuta in essere dall’articolo 10, comma 10, del Dlgs 141/2010 - in alcuni anni e non in altri a secondo della composizione degli investimenti. Occorre quindi definire il termine “partecipazioni”.
La definizione di partecipazione
L’articolo 1, comma 1 lettera h) del Dlgs 136/2015 stabilisce che le partecipazioni sono i diritti, rappresentati o meno da titoli nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l’attività del partecipante; e si presume “partecipazione” quella del titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Invece l’Oic 21, par. 4, fornisce una definizione di partecipazione molto ampia: «L’investimento nel capitale di altre imprese». Ma lo stesso principio contabile (par. 10) distingue le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società - che si iscrivono tra le immobilizzazioni - dalle altre, iscritte nell’attivo circolante. Il principio contabile inoltre, precisa che:
per determinare l’esistenza della «destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa», si considera la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo;
le partecipazioni non inferiori ad un quinto del capitale della partecipata (ovvero ad un decimo se quest’ultima abbia azioni quotate in mercati regolamentati) sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione relativa (par. 11).
Anche nei principi contabili internazionali (Ifrs 9, appendice A) è presente un concetto simile per definire i titoli «posseduti per la negoziazione» da iscriversi fra le attività finanziarie non immobilizzate: si tratta delle attività finanziarie acquisite principalmente al fine di essere vendute a breve e che al momento della rilevazione iniziale sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati, gestiti insieme e per i quali è provata l’esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un utile nel breve periodo.
Sul piano fiscale, per i soggetti che non adottano schemi di bilancio (come quelli delle banche) che contengano un’apposita voce per indicare le attività di trading, l’individuazione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione si basa sulle scritture contabili e deve risultare da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio (articolo 2, Dm 14 dicembre 2017).
Il caso delle holding
La distinzione fra le partecipazioni appartenenti ad un portafoglio di negoziazione e le altre era considerata anche quando le holding erano soggette all’obbligo di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 113 del Testo unico bancario. In particolare, il regolatore aveva manifestato la volontà di non dare rilevanza alle partecipazioni detenute nell’ambito di un’attività di gestione dinamica della liquidità. Basta confrontare l’articolo 6 del Dm 6 luglio 1994, che annoverava l’«impiego di partecipazioni a titolo di investimento di portafoglio» tra le attività di assunzione di partecipazioni, con l’omologo articolo del successivo Dm 29/2009 in cui questo tipo di investimento non era più citato.
Pare quindi molto strano che con la soppressione dell’elenco e l’uscita delle holding dal regime di vigilanza della Banca d’Italia, il novero degli intermediari finanziari tenuti alle comunicazioni all’Anagrafe tributaria si sia ampliato. Coerentemente, del resto, nelle comunicazioni all’Anagrafe dei rapporti, le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all’Archivio (con il codice rapporto 22) se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie (Faq del 2 febbraio 2018).
È auspicabile una conferma da parte dell’agenzia delle Entrate che le società la cui attività consista nella gestione dinamica di portafogli finanziari - i cui investimenti sono quindi iscritti fra le attività finanziarie non immobilizzate - non sono considerate società di partecipazione finanziaria né società di partecipazione non finanziarie e quindi non sono obbligate ad effettuare comunicazioni di dati all’archivio dei rapporti con gli operatori finanziari e sono trattate ai fini Ires ed Irap come le normali società industriali o commerciali.
Per il confronto tra i differenti regimi fiscali tra le società di partecipazione