Adempimenti

Società non operative e Covid-19: disapplicazione in cerca di conferma

di Giorgio Gavelli

Le tante società che, a causa della rilevante flessione dei ricavi intervenuta nel periodo d’imposta 2020, non supererebbero il test di non operatività ex articolo 30 della legge 724/1994 si stanno interrogando sulle possibili conseguenze, anche alla luce del blocco alla compensazione e ai rimborsi del credito Iva di cui al comma 4 della stessa disposizione.
Purtroppo né le istruzioni alla dichiarazione Iva 2021, né quelle del modello Redditi 2021 contengono alcun riferimento alla evidente peculiarità del periodo d'imposta 2020. Il problema è già stato sollevato da tempo, ma a quanto pare, non si è trovato sino ad ora il tempo, o il modo, per affrontarlo.
Lo scorso aprile un emendamento al Dl “cura Italia” approvato in commissione Finanze alla Camera aveva tentato di stabilire la disapplicazione temporanea generalizzata della disciplina, ma il tutto è naufragato di fronte alle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, che ha fatto presente come l’emendamento comportasse un onere alle finanze statali di 23,2 milioni di euro per il 2021, privo di copertura finanziaria.

Disapplicazione per emergenza
Ma ecco come stanno davvero le cose: il provvedimento dell’11 giugno 2012 ha previsto, sia per le società divenute non operative per carenza di ricavi sia per quelle in perdita sistematica, una specifica causa di disapplicazione della disciplina, che interessa le società «per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 225/1992». Situazione assai comune nel 2020, per cui indicando codice «9» alla casella «2» del rigo RS116 del modello Redditi il problema della incapienza dei ricavi effettivi 2020 rispetto a quelli presunti da questa disciplina dovrebbe essere risolto, senza alcuna necessità di presentare un’apposita istanza di interpello.
Peraltro, il provvedimento dell’11 giugno 2012 afferma che la causa di disapplicazione opera sia con riferimento al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso che in quello successivo, ossia il 2021.
Per capire se sia tutto così semplice, occorre fare alcune precisazioni. In primo luogo, la norma richiamata è stata abrogata dall'articolo 48, comma 1, del Dlgs 1/2018, nell’ambito della riforma della protezione civile. Che tra i due provvedimenti vi sia continuità non vi è alcun dubbio: lo afferma esplicitamente l’articolo 47, comma 1, del Dlgs 1/2018, ove si legge che l’articolo 5 della legge 225/1992 va in via interpretativa automaticamente sostituito con l’articolo 24 del Dlgs 1/2018. Nessuna perplessità può, del resto, sorgere, sul fatto che quest’ultima disposizione sia riferibile all’emergenza Coronavirus: la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 – contenente la dichiarazione dello stato di emergenza – inizia proprio richiamando l’articolo 24 del Dlgs 1/2018.
L’effetto di questo excursus normativo non dovrebbe poter essere messo in discussione: tralasciando le società «in perdita sistematica» (trattate nell’altro articolo), il problema della “non operatività”, almeno per il 2020 e presumibilmente anche per il 2021, potrebbe essere quasi sempre sterilizzato.
In questo panorama due elementi stonano: il silenzio che aleggia su questo tema da parte dell’amministrazione finanziaria e la quantificazione del “buco” erariale fatta ad aprile scorso dalla Ragioneria dello Stato, che pare eccessiva alla luce della disciplina in vigore così come sopra ripercorsa. Diventa dunque urgente conoscere il pensiero delle Entrate, anche perché è evidente l’interesse dell’amministrazione ad evitare che gli uffici delle direzioni regionali siano inondati di interpelli tutti motivati allo stesso modo.

Il caso degli Isa
Va anche ricordato che una delle cause di esclusione prevista dallo stesso articolo 30 della legge 724/1994 (opportunamente aggiornata dai modelli dichiarativi) fa riferimento, per i soggetti a cui sono applicabili gli Isa, al livello di affidabilità raggiunto (per il 2019 almeno pari a 9, ex articolo 4 del provvedimento 30 aprile 2020).
Le tante società che rientrano nelle situazioni di disapplicazione degli Isa per il 2020 previste dall’articolo 1 del decreto 2 febbraio 2021 non potranno, quindi, invocare la specifica causa di esclusione dalle società di comodo.
Ma, anche qui, il ragionamento si inceppa: per quale motivo una società che nel 2020 ha avuto una diminuzione di oltre un terzo dei ricavi 2019 o che svolge un’attività che è stata ritenuta, per decreto, fuori dalle capacità della misurazione statistica di affidabilità fornita dagli Isa, dovrebbe difendersi dalla presunzione di essere una “società di comodo”?
Il buon senso impone un intervento immediato, il più possibile generalizzato e definitivo. A parere di chi scrive, per quanto sopra ricordato, è più che sufficiente un chiarimento di prassi.

LE SITUAZIONI POSSIBILI


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