Società tra professionisti, la strada tracciata del reddito d’impresa
Per gli articoli 6 e 81 del Tuir il reddito delle società di persone e di capitali «da qualsiasi fonte provenga» è da considerare reddito d’impresa
Continua a destare perplessità – anche per le questioni operative che ne conseguono (si deve applicare la ritenuta d’acconto oppure no?) - la pronuncia della Cassazione (7407/2021), relativa alla natura del reddito delle Stp (società tra professionisti).
Secondo la Cassazione, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle Stp (ma anche, a questo punto, delle Sta), si configura la tassazione come reddito d’impresa solo quando risulti provato che l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, ovvero quando prevalga il carattere dell’organizzazione del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale. Solo in tali ipotesi, da accertarsi comunque caso per caso, i compensi sarebbero da ritenersi esclusi dall’applicazione della ritenuta d’acconto. In caso contrario, la ritenuta dovrebbe invece essere operata.
In sostanza, secondo la Corte, occorrerebbe verificare caso per caso se il reddito prodotto dalle Stp debba essere qualificato d’impresa o di lavoro autonomo (con conseguenti riflessi ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto). Il discrimine sarebbe dato dalla presenza o meno di una sorta di dominio del profilo organizzativo rispetto al lavoro professionale che determinerebbe, in caso positivo, l’assoggettamento alle regole del reddito d’impresa (altrimenti si applicherebbero le regole del reddito di lavoro autonomo). Si mutuerebbero così – di fatto - i profili dell’Irap sulla presenza di un’autonoma organizzazione, con tutte le perplessità che si sono sempre avute sui presupposti del tributo regionale (nonostante il “salvataggio” della Corte costituzionale). Va ricordato che il presupposto dell’Irap è sostanzialmente quello di una sorta di (vago) «dominio sui fattori della produzione». Irap, peraltro, di cui il disegno di legge delega di riforma fiscale prevede la «graduale abrogazione».
È chiaro però che la soluzione individuata per le Stp dalla Cassazione comporta non poche problematiche di tipo operativo, posta la difficile determinabilità della prevalenza dell’aspetto organizzativo rispetto alla prestazione di lavoro intellettuale.
In ogni caso, occorre comunque rilevare che le norme di legge sono chiare. Gli articoli 6 e 81 del Tuir stabiliscono per presunzione assoluta che il reddito delle società di persone e di capitali - e quindi anche delle Stp e delle Sta costituite sotto tale forma - «da qualsiasi fonte provenga» è da considerarsi reddito d’impresa.
Con la conclusione che è bene accantonare (speriamo per sempre) fantasiose e complicate “indicazioni” provenienti dalla pronuncia di legittimità citata all’inizio.
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