Società di progetto, salvi gli interessi passivi anche se garantiti da terzi
Salvi gli interessi passivi sostenuti dalle società di project financing, anche se i finanziamenti vengono garantiti dai soci o comunque da terzi diversi dal gestore dell’infrastruttura.
L’ articolo 35 del Dl fiscale (124/2019) , superando i problemi che si stavano creando in numerose concessionarie di opere pubbliche, modifica l’articolo 96, comma 11, del Tuir, escludendo dal regime del Rol, già dal 2019, i finanziamenti delle società di progetto costituite per la segregazione patrimoniale delle attività e delle passività afferenti l’opera infrastrutturale, anche se le garanzie non rispondono alle condizioni poste dalla norma
Una delle numerose criticità derivanti dal nuovo regime degli interessi passivi introdotto dal decreto legislativo 142/2018 riguarda la posizione delle società di progetto che operano in base all’articolo 184 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016). Questi contribuenti, fino al 2018, erano soggettivamente esclusi dal test del Rol ai sensi del comma 5 del previgente articolo 96. Il decreto 142, seguendo le rigide indicazioni della direttiva Atad, ha eliminato l’esonero per le società di progetto (nonché per altre tipologie di società del settore dei lavori pubblici) introducendo una esenzione oggettiva riguardante gli oneri finanziari su prestiti che sono utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine (capo V del Codice dei contratti pubblici) a condizione che essi non siano garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto diversi da quelli oggetto del progetto stesso, né da soggetti diversi dal gestore stesso.
SCARICA IL TESTO DEL DL 124/2019 PUBBLICATO IN «GAZZETTA UFFICIALE»
Queste condizioni ben difficilmente vengono realizzate nei finanziamenti erogati alle società di progetto, in quanto, nell’ambito del cosiddetto security package (l’insieme di garanzie che assiste il prestito), gli istituti richiedono il sostegno dei soci, attraverso, ad esempio, il pegno sulle quote della società concessionaria e la cessione in garanzia dei crediti vantati verso la partecipata.
Le garanzie rilasciate dai soci, sulla base di una risposta ad interpello non pubblicata (ora del tutto superata dalla nuova norma), possono essere assimilate a quelle su beni che fanno parte del progetto infrastrutturale limitatamente al pegno sulle azioni della società di progetto (che rappresentano nient’altro che il patrimonio di tale società e dunque le attività e passività dell’infrastruttura). A diverse conclusioni sembrava doversi giungere, secondo le Entrate, per le cessioni in garanzia dei crediti vantati dai soci. Questo approccio stava mettendo in grave difficoltà numerosi project financing, a seguito della insorgenza, quanto meno nei primi anni della gestione, di oneri finanziari indeducibili e, dunque, di maggiori imposte correnti (Ires), con la conseguenza di dover valutare interventi volti al riequilibrio dei Piani economico-finanziari.
L’articolo 35 del Dl 124/2019 modifica il comma 11 dell’articolo 96 del Tuir prevedendo che, nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale dei beni del progetto infrastrutturale, restano estranei ai limiti dell’articolo 96 gli oneri relativi ai prestiti di tale società, anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle indicate nel comma 8, lettera a), che siano utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del codice dei contratti pubblici, ma anche nelle parti III e IV. L’esistenza, nel security package, di garanzie dei soci o di soggetti terzi, non impedirà dunque, già dal corrente esercizio 2019, l’esonero di questi finanziamenti dal test del Rol e dunque la integrale deducibilità degli interessi passivi.