Società, la scissione asimmetrica non è elusiva
La risposta a interpello 98/2020 delle Entrate conferma un orientamento ormai consolidato sull’operazione
Non è elusiva la scissione non proporzionale e asimmetrica. Nella risposta n. 98/2020, l’agenzia delle Entrate conferma il consolidato orientamento secondo cui la scissione asimmetrica, attuata per dividere, oltre che i beni aziendali, anche le compagini, è una operazione fisiologica che non presta il fianco a censure. Le riserve di rivalutazione non seguono il bene rivalutato, ma si ripartiscono tra scissa e beneficiaria secondo la percentuale prevista dal comma 4 dell’articolo 173 del Tiur (risposta 97).
Il caso esaminato
Il caso oggetto delle risposte 97 e 98 diffuse ieri dalle Entrate riguarda una Snc Alfa la cui compagine è ripartita pariteticamente tra due persone fisiche (Tizio e Caio). Alfa ha concesso in affitto due distinti rami di azienda, comprensivi dell’immobile strumentale, rispettivamente a Tizio e una società posseduta da Caio (Beta Sas).
Alfa realizza una scissione non proporzionale ed asimmetrica, con la quale, senza prevedere conguagli in denaro, assegna a Beta una parte dei beni di impresa aventi un valore pari al 50% del totale. Le nuove quote della beneficiaria verrebbero attribuite interamente e solamente a Caio; la riduzione del capitale sociale di Alfa avverrebbe annullando tutte e soltanto le quote del medesimo socio. La società scissa Alfa rimarrebbe con la restante metà del patrimonio e con un unico socio nella persona di Tizio.
Come in ogni scissione asimmetrica, verrebbe separato tra due società (scissa e beneficiaria) non solo il patrimonio aziendale, ma anche la compagine dei soci: alcuni soci rimangono tutti e solo nella scissa, altri tutti e solo nella beneficiaria. Una volta attuata la scissione, sia la scissa che la beneficiaria verrebbero trasformate in società di capitali.
L’interpello precisa che, successivamente alla operazione, i soci non cederebbero le quote a terzi e che nessun terzo entrerebbe nella compagine a seguito di ulteriori operazioni straordinarie.
Operazione fiscalmente neutrale
Nella risposta 98, le Entrate esaminano il caso alla luce della norma anti abuso, confermando, come già in precedenti occasioni, che la scissione asimmetrica è una operazione fisiologica e fiscalmente neutrale (e così pure la successiva trasformazione in Srl), che non presta il fianco a censure.
Sarebbe però opportuno che l’Agenzia precisasse che, alla luce dei principi enunciati nella risoluzione 97/E/2017, è del tutto irrilevante che i soci non procedano a cedere a terzi le quote della scissa o della beneficiaria. Mantenendo infatti i beni di impresa il medesimo valore fiscale ante scissione, la cessione delle partecipazioni post-operazione straordinaria neutrale non è mai tale da generare un risparmio di imposta indebito, che è il presupposto della norma anti abuso.
La riserva di valutazione
La risposta 97, riguardante la stessa operazione, conferma infine che la riserva di rivalutazione ex Dl 185/2008, come ogni fondo in sospensione di imposta, una volta terminato il periodo di sorveglianza del bene (decorso il quale la cessione non fa decadere gli effetti della rivalutazione) non segue il bene ma si ripartisce tra scissa e beneficiaria in proporzione al rapporto tra patrimonio netto contabile trasferito e patrimonio netto rimasto (art. 173, comma 4, Tuir).