Socio in conflitto d’interesse: l’atto è annullabile
Per l’annullamento della delibera votata dal socio in conflitto di interessi con la società è necessario che la partecipazione dello stesso socio sia stata determinante per raggiungere la maggioranza dei voti e che, comunque, la decisione possa recare danno alla società.
Lo ricorda il Tribunale di Roma, Ssezione specializzata in materia d’impresa, in una sentenza del 30 aprile. L’attore, socio di una Srl, ha chiesto l’annullamento della delibera con cui l’assemblea aveva deciso di versare erogazioni liberali a una Onlus. Nell’atto di citazione si deduceva, in particolare, l’incapacità delle società lucrative di compiere atti a titolo gratuito in favore di terzi, nonché l’esistenza di un conflitto di interessi tra i soci che avevano votato la delibera e la Srl.
La società ha chiesto la conferma della delibera, deducendo che nessuna norma le impediva il compimento di atti di liberalità e che, comunque, i soci che avevano votato il contributo non avevano alcun interesse personale all’adozione della delibera.
Nel decidere la lite, il tribunale esclude, innanzitutto, che lo scopo di lucro delle società precluda alle stesse la possibilità «di compiere donazioni e, in generale, atti a titolo gratuito». Infatti, la capacità giuridica e di agire delle società lucrative, «in difetto di specifiche limitazioni stabilite dalla legge, deve considerarsi di portata ampia e generale».
È dunque chiaro - si legge nella sentenza - che per l'annullamento della delibera adottata da una società di capitali non basta il voto del socio in conflitto di interessi. Devono, infatti, esistere due condizioni: «la decisività del voto espresso dal socio in conflitto di interessi e la dannosità, almeno potenziale, della deliberazione medesima per la società», in quanto diretta a soddisfare interessi extrasociali. Non si può dunque annullare - aggiungono i giudici - una delibera che «consenta al socio il conseguimento di un suo personale interesse, se, nel contempo, non risulti pregiudicato l’interesse sociale». Nel caso in esame, le somme erogate e ancora da erogare alla Onlus erano destinate, in via prevalente, alla conservazione di immobili sui quali erano titolari di diritti reali i soci che avevano votato la delibera.
Né, comunque, la Srl riceveva un vantaggio apprezzabile «in rapporto all'entità della erogazione», essendo evidente che il «mero beneficio di natura fiscale, che accompagna l’elargizione di denaro», era «di portata ovviamente irrilevante rispetto all'entità delle somme erogate». Il tribunale ha così dichiarato l’invalidità delle delibera impugnata e ha condannato la Srl al pagamento di 8mila euro per spese di lite.