Soggiorno prolungato a stranieri investitori in startup innovative
Gli stranieri che investono nelle startup innovative hanno diritto a un permesso di soggiorno prolungato. Con la pubblicazione del decreto interministeriale dello scorso 21 luglio (di concerto fra i ministeri dello Sviluppo economico, Interni e Affari esteri e della cooperazione internazionale) , sono state definite le procedure per accertare i requisiti per ingresso e soggiorno degli investitori per consentire loro l’investimento nelle start up e le altre attività consentite dall’articolo 26 bis, introdotto dalla Finanziaria corrente nel Testo unico sull’immigrazione (Dlgs 286/98). La citata disposizione consente ingresso e soggiorno per periodi superiori a tre mesi agli stranieri che intendono effettuare: a)un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni; b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia e mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese; c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.
Lo straniero deve anche dimostrare di essere titolare e beneficiario effettivo di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alle lettere b) e c). Va presentata dichiarazione scritta in cui si impegna a utilizzare i predetti fondi per gli scopi illustrati e dimostrare di avere ulteriori risorse sufficienti in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
L’articolo 26 bis dispone che sia un Comitato ad accertare la sussistenza dei requisiti. Il decreto è intervenuto anche a fare luce sulle caratteristiche e la composizione del Comitato. Nel testo si legge che esso così è composto: il direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, del ministero dello Sviluppo economico, con funzioni di presidente del Comitato, o, su sua delega, dal dirigente della divisione competente; un rappresentante dell’Interno, designato dal dipartimento per la pubblica sicurezza, direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere; un rappresentante degli Affari esteri e cooperazione internazionale, designato dal direttore generale per la promozione del sistema paese; un rappresentante dell’unità di informazione finanziaria per l’Italia, designato dal direttore dell’Unità; un rappresentante del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, designato dal comando generale; un rappresentante delle Entrate, designato dal direttore centrale accertamento; un rappresentante dell’Ice.
A proposito degli investimenti da eseguirsi nelle start up innovative, lo stesso decreto ha evidenziato che il Comitato potrà acquisire il parere di una o più associazioni di categoria.