Solo il pignorato chiede il rimborso al Fisco
Soltanto il pignorato in qualità di debitore principale è legittimato ad avanzare al Fisco la richiesta di rimborso delle ritenute a titolo d’acconto operate sulle somme inizialmente corrisposte al creditore pignoratizio e poi da questi successivamente restituite in forza di un accordo di transazione. E questo anche nel caso in cui le ritenute siano state, di fatto, operate dal terzo che, a seguito di pignoramento presso terzi in base a ordinanza di assegnazione, ha inizialmente erogato per conto del pignorato e debitore principale le somme poi oggetto di successiva restituzione. A precisarlo è la risposta 9/2018 delle Entrate a un’istanza di interpello presentata da un creditore pignoratizio.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 15, della legge 449/1997 (come modificato dal Dl 78/2009), nel caso in cui un soggetto vanti un credito nei confronti di un altro soggetto (obbligato principale) e, in base ad apposita ordinanza di assegnazione, il pagamento delle somme sia eseguito mediante pignoramento presso terzi, il terzo riveste la qualifica di sostituto di imposta, dovendo operare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20 per cento.
La norma è stata introdotta con l’intento di evitare che il creditore, percettore delle somme ricavate dall’attivazione della procedura esecutiva, ometta la loro dichiarazione ai fini fiscali e, quindi, le sottragga a tassazione. Per queste ragioni, viene imposto al terzo erogatore, estraneo al rapporto, di operare la ritenuta d’acconto e di indicare nel modello 770 Semplificato gli estremi identificativi dei soggetti coinvolti e le somme corrisposte e trattenute.
Tuttavia, non sono state normativamente fissate le modalità di rimborso di eventuali ritenute subite in eccesso, come nel caso prospettato nell’istanza di interpello, a seguito di restituzione in parte delle somme riscosse a seguito di accordi conciliativi. Pertanto, il chiarimento dell’Agenzia appare quanto mai importante laddove chiarisce i termini della questione.