Controlli e liti

Solo la sentenza favorevole è estendibile ai coobbligati

di Roberto Bianchi


La pronuncia favorevole mediante la quale viene annullato l’unico atto impositivo esplica la sua efficacia nei confronti di tutti i coobbligati a cui lo stesso è stato notificato. Di conseguenza, di tale pronuncia può beneficiare anche il condebitore rimasto processualmente inerte nell’opporsi alla pretesa di pagamento. A tale conclusione è giunta l’ordinanza 13930/2018 della Cassazione ( clicca qui per leggerla ).

L’agenzia delle Entrate ha presentato ricorso nei confronti di cinque contribuenti, eredi del defunto, per la Cassazione della sentenza con la quale la Ctr della Campania - in una controversia concernente l’impugnazione degli avvisi di accertamento per Irpef a tassazione separata, in relazione alla plusvalenza realizzata pro quota per la cessione di un suolo edificabile a una Srl, calcolata prendendo in considerazione il valore accertato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale – ha accolto l’appello dei contribuenti. I giudici regionali hanno annullato gli atti impositivi ritenendo applicabile l’articolo 1306, comma 2, del Codice civile (principio del giudicato riflesso) e, pertanto, la possibilità, per il coobbligato, di avvalersi del giudicato reso a favore della società acquirente sull’avviso di rettifica e liquidazione relativo all’imposta di registro. In particolare, la Ctr ha ritenuto che, avendo l’Ufficio posto a fondamento della determinazione della plusvalenza il valore accertato ai fini dell’imposta di registro, sul cui relativo avviso di liquidazione era stata pronunciata sentenza della Ctp passata in giudicato nei confronti del coobbligato acquirente, venuto meno tale unico elemento di valutazione ne è conseguita l’illegittimità dell’accertamento.

Attraverso il ricorso per Cassazione l’ufficio ha censurato la sentenza impugnata denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1306, comma 2, del Codice civile, in relazione articolo 360 del Codice di procedura civile, dato che il coobbligato non può invocare a proprio favore la decisione emessa nei riguardi di un altro debitore in solido nell’ipotesi in cui egli, non rimanendo inerte, abbia a propria volta promosso un giudizio conclusosi con una pronuncia, a lui sfavorevole, avente autonoma efficacia nei suoi confronti.

A parere del collegio di legittimità il ricorso è infondato in quanto la Suprema corte ha in passato affermato il principio secondo cui, nell’ambito dei limiti soggettivi del giudicato tributario, se in presenza di più coobbligati solidali uno solo di essi impugna l’avviso di accertamento, sebbene la sentenza che respinge il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, del Codice civile, al contrario la pronuncia favorevole, con la quale viene annullato, anche parzialmente, l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all’annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento (sentenze 3204/2018 e 16560/2017).

Cassazione, ordinanza 13930/2018

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