Contabilità

Soluzioni diverse per grossisti e dettaglianti

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di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Le imprese operanti nel settore del commercio al minuto e nei pubblici esercizi (ad esempio ristoratori, bar, ambulanti, eccetera), incassando prevalentemente al momento dell’emissione dello scontrino o della ricevuta, sembrerebbero non ottenere particolari vantaggi dalla tenuta di una contabilità per cassa.

Per tali soggetti, in caso di tenuta dei registri Iva in conformità dell’articolo 24 del Dpr 633/72, non dovrebbe essere praticabile l’opzione dei «nuovi registri cronologici» in relazione ai corrispettivi, stante l’impossibilità sul piano pratico di declinare sul fronte dei ricavi le generalità del soggetto che ha effettuato il pagamento.

Rimangono, dunque, praticabili le altre soluzioni, come quella dei registri Iva integrati e quella dei registri Iva “senza note”.

Sul punto va altresì segnalata la particolarità dei dettaglianti con sede a Livigno e Campione d’Italia, i quali non essendo chiamati alla tenuta dei registri Iva si trovano in seria difficoltà nella tenuta dei reg. cronologici e nel gestire gli adempimenti in quanto sul piano Iva sono considerati contribuenti extra Ue. Per questi soggetti non sembra nemmeno praticabile l’opzione per il regime della registrazione contabile (articolo 18, comma 5, Dpr 600/73).

Per i commercianti al minuto la soluzione migliore (al netto dei casi particolari) sembrerebbe quella di andare verso la tenuta dei registri Iva “senza cassa”. I minori oneri contabili derivanti da tale gestione, infatti, sono ampiamente ripagati dalla scarsa necessità di dover salvaguardare le entrate da situazioni di mancato incasso.

Sul fronte acquisti, inoltre, in alcuni casi, si potrebbe beneficiare della deduzione del costo, anche nelle ipotesi in cui a cavallo d’anno il pagamento dovesse essere stato rinviato all’esercizio successivo, in conformità a dilazioni di pagamento concordate con il fornitore. Allo stesso modo, inoltre, la deduzione del costo dal reddito imponibile dovrebbe essere assicurata anche in tutti i casi di acconti registrati ai fini Iva in chiusura d’esercizio, che troveranno poi il loro saldo nell’annualità successiva.

Per le altre categorie di operatori economici (come artigiani, prestatori di servizi e commercianti all’ingrosso), invece, in genere la possibilità di tassare i ricavi solo all’atto dell’effettivo incasso fa pendere l’ago della bilancia verso la soluzione dei registri Iva integrati.

Questa scelta, in particolare, si fa preferire in tutte quelle situazioni in cui vi sono ricavi di una certa entità, il cui mancato incasso rischierebbe di generare - ai fini dei redditi - l’anticipazione della tassazione. Emblematico è il caso dei terzisti in contabilità semplificata, che scontano spesso dilazioni lunghe negli incassi: il metodo dei registri integrati si fa sicuramente preferire.

In fase di prima applicazione, la scelta definitiva fra registri Iva integrati e quelli senza note potrebbe anche essere rinviata al momento della chiusura dell’anno, anche se va ricordato che l’opzione dei registri Iva “senza cassa” finirebbe comunque per vincolare il contribuente per tre annualità.

Infine, in base all’articolo 18, comma 5, Dpr 600/73 (registri Iva “senza note”) dovrebbe comunque essere possibile dedurre le perdite su crediti (articolo 101 del Tuir), stante il richiamo presente al comma 2 dell’articolo 66 del Tuir, nella versione in vigore dal primo gennaio scorso. Richiamo che in un regime di cassa “puro” sarebbe di fatto inattuabile per la mancanza di “crediti” dove imputare la perdita.

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