Imposte

Sopravvenienze detassabili in parte nel concordato di risanamento

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di Alessandro Germani

Il concordato di risanamento ex articolo 88, comma 4-ter, del Tuir è assimilabile al quello con continuità aziendale (articolo 186-bis del Rd 267/1942) e comporta una detassazione parziale delle sopravvenienze attive da esdebitamento. Le stesse non sono imponibili per la parte che eccede la somma di determinate componenti prodotte dall’impresa. È questo l’importante chiarimento fornito dalle Entrate con la risposta a interpello n. 85 pubblicata ieri. Analizziamola nel dettaglio.

L’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir prevede una completa detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti in presenza di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio. Nel caso, invece, di concordato da risanamento, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede:

le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84 del Tuir (senza considerare il limite dell’80%);

le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora utilizzate;

la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’Ace;

gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del Tuir.

Ricordiamo che in relazione al concordato da risanamento occorre distinguere quello con continuità interna o diretta, in cui la prosecuzione dell’attività avviene a opera del debitore, da quello con continuità esterna o indiretta, nel quale l’attività prosegue ad opera di un soggetto terzo rispetto al debitore. In questo secondo caso la detassazione delle sopravvenienze sarà integrale, come chiarito dall’interrogazione parlamentare del 20 settembre 2018 n. 5-00047.

La società istante, in qualità di controllante di un consolidato fiscale, riteneva che le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora utilizzate fossero solo le proprie e non anche quelle apportate eventualmente anche da altre partecipanti. L’agenzia delle Entrate ha confermato l’interpretazione del contribuente, in virtù del fatto che le componenti da considerare ai fini del calcolo sono valori riconducibili al soggetto in concordato.

Per quanto concerne gli interessi passivi e gli oneri assimilati ex articolo 96, comma 4, del Tuir, la ratio sottostante secondo l’Amministrazione è la stessa delle perdite. Ovvero, poiché sia le une che gli altri possono determinare in futuro una riduzione degli imponibili, anche in relazione agli oneri finanziari trova applicazione la medesima regola di consumazione integrale prevista per le perdite fiscali. Essi pertanto devono intendersi consumati e non più riportabili negli esercizi successivi a prescindere dai limiti ordinari imposti all’utilizzo dal comma 4 dell’articolo 96 del Tuir.

Circa gli aspetti dichiarativi, andrà effettuata una variazione in diminuzione nel quadro RF pari alla differenza tra la sopravvenienza attiva e la perdita di periodo (calcolata senza tener conto della sopravvenienza attiva), le perdite trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate e gli interessi passivi indeducibili ex articolo 96, comma 4, del Tuir. La perdita trasferita al consolidato sarà compensata nel modello CNM riducendo l’importo rilevato nel rigo CS1.

Circa la conversione del debito in capitale, se esso determina un provento quest’ultimo concorrerà alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 88, comma 4-bis, del Tuir.

Agenzia delle Entrate, interpello 85/2018

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