Sos contro il rischio fallimenti: il codice della crisi cambia agenda
Il decreto del 5 agosto rinvia l’operatività del Codice ma fa entrare in vigore le misure che facilitano il risanamento
La riforma delle regole sulla crisi di impresa avverrà con un percorso a tappe e un calendario lungo oltre due anni. Un itinerario previsto dal decreto legge varato dal Consiglio dei ministri il 5 agosto scorso per rendere la normativa esistente e quella prevista dal Codice della crisi in grado di fronteggiare le situazioni di difficoltà innescate dalla pandemia.
Il punto di partenza, da cui muove anche la relazione al Dl, è la consapevolezza che una volta esauriti gli interventi normativi ed economici che hanno mitigato gli effetti del Covid, saranno molte le imprese, soprattutto medio-piccole, non più in grado di garantire la continuità aziendale. Secondo il Rapporto Pmi 2021 realizzato da Cerved e Confindustria, quando gli aiuti verranno meno, la quota di Pmi con alta probabilità di default a dodici mesi salirà dal 9,2 al 14,7% (nel Mezzogiorno dal 13 al 20,8%).
In pericolo soprattutto le società che organizzano fiere e convegni (67%), ristoranti (40%) e alberghi (34%). In termini occupazionali, a fine 2021, rispetto a dicembre 2019, i posti di lavoro persi (in tuto il sistema imprese) potrebbero essere 1,3 milioni. L’ultima fotografia scattata dal Cerved a giugno rivela inoltre una crescita del 10,7% dei debiti finanziari delle 640mila società di capitali analizzate, saliti ,dopo, il Covid a 937miliardi.
Il nuovo calendario
Il decreto legge del 5 agosto agisce su più fronti: inanzitutto riscadenza l’entrata in vigore del Codice della crisi prevista per il prossimo 1° settembre. La maggioranza delle norme viene rinviata al 16 maggio 2022: un termine che dovrebbe consentire la modifica degli istituti «poco flessibili» e il recepimento della direttiva Insolvency (2019/10239).
Lo slittamento più lungo (al 31 dicembre 2023) tocca la parte di maggiore novità del Codice, ossia il sistema di allerta obbligatorio e automatico (che, a questo punto, chissà se vedrà mai la luce), giudicato troppo rigido per far fronte alle esigenze della crisi e sostituito da un percorso volontario, denominato «composizione negoziata». D’altronde, l’allerta esterna da parte di enti fiscali e previdenziali era stata già prorogata dal Dl 41/2021 e dalla legge di conversione.
Le norme operative subito
Tutti questi rinvii non toccano però un pacchetto di norme del Codice (si veda la scheda in dieci punti) che facilitano il ricorso alle soluzioni negoziate e agli strumenti alternativi al fallimento, come ad esempio la «convenzione di moratoria» che permette all’imprenditore di accordarsi con i creditori per dilazionare scadenze e impegni o l’estensione dell’efficacia degli accordi di ristrutturazione a tutti i creditori non aderenti. Queste norme diverranno operative non appena il Dl verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Si allunga così l’elenco dei “pezzi” del Codice della crisi stralciati dal complesso della riforma e fatti entrare in vigore in anticipo: il 25 dicembre scorso sono, ad esempio, diventate operative le modifiche alla legge 3/2012 che aumentano le chance di liberazione dai debiti di persone fisiche, professionisti e piccole imprese, mentre lo scorso autunno erano state introdotte le norme sulla transazione fiscale e previdenziale che il Dl del 5 agosto ha ulteriormente ritoccato (si veda il Sole24ore del 9 agosto).
La composizione negoziata
Il Dl rinvia l’allerta ma prevede un nuovo percorso di risanamento, la «composizione negoziata» delle crisi, cui potranno accedere anche le aziende più piccole (non ci sono requisiti dimensionali). Si tratta di una strada volontaria, extragiudiziale con due protagonisti: da una parte, l’imprenditore, cui spetta la decisione di percorrerla e che mantiene la gestione dell’impresa; dall’altra, l’esperto indipendente che assiste l’imprenditore nella ricerca delle soluzioni e nelle trattative con i creditori ma garantisce anche su trasparenza e assenza di intenti dilatori. Il Dl prevede anche incentivi fiscali e misure protettive.
Il nuovo percorso partirà però il 15 novembre: nel frattempo il ministero della Giustizia dovrà definire con un decreto la piattaforma unica nazionale di accesso, il test di autodiagnosi (utilizzabile anche in via preventiva) che consente alle imprese di verificare la propria situazione e le possibilità di risanamento. Disciplinerà anche la formazione degli esperti.
Si tratta, quindi, di uno snodo fondamentale per capire come funzionerà la nuova procedura e soprattutto se potrà rappresentare una chance reale peer l’emersione dalle crisi.
UNA TABELLA DI MARCIA LUNGA OLTRE DUE ANNI
Entrata in vigore del decreto legge 5 agosto 2021
Modifiche alla legge fallimentare subito operative (si veda la scheda a fianco) che:
1. anticipano l'entrata in vigore di alcuni articoli del Codice della crisi al fine di ampliare l'accesso alle procedure alternative al fallimento;
2. modificano le regole sulla transazione fiscale
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Dl 5 agosto 2021
Varo del decreto del ministero della Giustizia che deve definire il contenuto della piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito della Camera di commercio e necessaria per il ricorso alla nuova procedura di composizione negoziata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e un test di auto-diagnosi della situazione di crisi e delle chance di risanamento. Questo decreto dovrà anche fornire indicazione per la formazione degli esperti che dovranno affiancare l’imprenditore nella composizione negoziata
15 novembre 2021
Entra in vigore la nuova procedura di Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, volontaria ed extragiudiziale. L’imprenditore mantiene la gestione e viene affiancato da un esperto nell’individuazione di un percorso di risanamento. Dura 180 giorni. Sono previsti incentivi e misure protettive
16 maggio 2022
Entrano in vigore tutte le norme del Codice della crisi con esclusione di quelle relative al sistema di allerta
31 dicembre 2023
Entra in vigore il meccanismo di allerta automatico, obbligatorio e basato sullo sforamento
degli indicatori previsto dal Codice della crisi
LE DIECI NORME SUBITO OPERATIVE
1. Transazione fiscale
Si applicherà alla «mancanza di adesione» degli enti interessati (e non alla «mancanza di voto») che dovranno esprimersi entro 90 giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento
2. Modifiche a concordato e accordi di ristrutturazione
Permettera di effettuare modifiche sostanziali del piano e degli accordi: prima dell'omologazione è necessario un nuovo via libera dei creditori. Dopo l'omologazione le modifiche devono assicurare l'esecuzione degli accordi. In entrambi i casi è necessario il rinnovo dell'attestazione del professionista
3. Tutele dei lavoratori
Il tribunale potrà autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso per concordato, ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione
4. Accordi ristrutturazione ad efficacia estesa
L’accordo produrrà effetti anche verso i creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria per omogeneità di posizione giuridica e interessi economici. Riguarderà tutte le categorie di creditori (non solo gli intermediari finanziari)
5. Convenzione di moratoria
Consentirà agli imprenditori (anche non commerciali) di accordarsi con i creditori per dilazione delle scadenze dei crediti, rinuncia agli atti o sospensione delle azioni esecutive e conservative ecc. pruché non comporti rinuncia al credito. La moratoria varrà anche per i creditori non aderenti della stessa categoria (che andranno informati)
6. Accordi di ristrutturazione agevolati
Faciliterà il ricorso all'istituto poiché viene ridotta la percentuale di creditori necessaria per il via libera all'accordo proposto dal debitore
7. Soci illimitatamente responsabili
Fatti salvi i patti contrari, gli accordi di ristrutturazione della società avranno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili
8. Moratoria biennale creditori privilegiati
Salirà da uno a due anni l'arco temporale della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, prevista in caso di concordato con continuità aziendale
9. Piano di risanamento attestato
Viene prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità per l'imprenditore di regolare
la sua situazione di crisi con un piano di risanamento attestato, pubblicato nel registro delle imprese prima della scadenza del termine concesso
dal tribunale
10. Improcedibilità
Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l'improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento nei confronti degli imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo omologato dopo il 1° gennaio 2019