Sospensione delle rate, così la rettifica in bilancio
La moratoria dei pagamenti dopo l’accordo tra Abi e imprenditori
L’accordo tra Abi e associazioni imprenditoriali, annunciato sabato scorso, di una moratoria relativa al pagamento delle rate dei finanziamenti, sembra riproporre uno schema già collaudato negli scorsi anni (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 e 10 marzo).
Dal punto di vista contabile si ripresentano le modalità di rilevazione adottate in occasione delle precedenti moratorie, tenendo conto del fatto che per i debiti (e crediti), dai bilanci 2016, è stata introdotta la valutazione al costo ammortizzato: in attesa di conoscere il testo dell’accordo possiamo fare alcune ipotesi.
Innanzitutto, la problematica relativa al costo ammortizzato può avere un impatto soltanto se dalle nuove condizioni relative al debito conseguono effetti rilevanti che, ad esempio, potrebbero emergere se la sospensione della quota capitale oltrepassa i 12 mesi: in ogni caso può essere prematura qualsiasi decisione che sarà presa successivamente.
Il principio contabile Oic 19 prevede che, se successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri, deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari, attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.
Tornando ai concetti generali, nel caso di un mutuo con sospensione del pagamento della quota capitale, se nel periodo di sospensione si pagheranno gli interessi che saranno imputati nel conto economico, non si presenterà alcun problema contabile e neppure fiscale (applicazione dell’articolo 96 del Tuir).
Se la sospensione della quota capitale del debito comporta un effetto sostanziale sui termini contrattuali questi devono essere riflessi in una nuova valutazione del costo ammortizzato.
Infatti, come precisato dall’Oic (Oic 19 e newsletter 12/09), se la controparte non muta, si deve cancellare il debito originario e iscrivere il nuovo debito soltanto quando i termini contrattuali differiscono in modo sostanziale. Se, invece, anche il pagamento degli interessi dovesse essere sospeso, nel conto economico questi dovranno sempre essere rilevati per rispettare il principio di competenza: evidentemente la contropartita saranno i debiti.
Diversa è la situazione dei leasing, perché la modalità di rilevazione impone l’addebito nel conto economico delle rate, composte da quota capitale e interessi. In questo caso, la sospensione della quota capitale comporta l’allungamento della durata del leasing e della facoltà di riscatto, con effetto che sarà traslato nei conti economici successivi: nella nota integrativa il tutto sarà illustrato per quanto prevede il n. 22 dell’articolo 2427 del Codice civile.
Se è stato pagato un “maxicanone” all’inizio del contratto e pertanto oggetto di risconto pluriennale, l’impresa dovrà aggiornare la ripartizione delle quote residue in corrispondenza alla variazione del pianto di rimborso.
Infine, se il leasing deriva da un’operazione di retrolocazione finanziaria (lease-back), la plusvalenza relativa alla cessione nei confronti della società di leasing dovrà essere ripartita in funzione della nuova durata della relocazione.
Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, in genere, non applicano il costo ammortizzato, così come le micro-imprese: pertanto, dovranno rivedere la ripartizione dei costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi che sono e addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a integrazione degli interessi passivi nominali.