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Spa, partecipazione all’assemblea anche in audio o video

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di Angelo Busani

Anche se non è previsto dallo statuto, l’ assemblea si può svolgere con i partecipanti collegati in audio-conferenza o video-conferenza ; quando l’articolo 2370, comma 4, del Codice civile afferma che «lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione», ciò non significa che il collegamento dei partecipanti si può effettuare solo quando lo statuto lo consente, ma va interpretato nel senso che lo statuto può regolamentare in vario modo lo svolgimento delle assemblee in audio-video conferenza.

Lo affermano i notai del Triveneto nella loro nuova massima n. H.B.29, divulgata di recente.

Prima della riforma del diritto societario del 2003, il Codice non regolava l’ipotesi di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L’opinione comune era nel senso della legittimità di un’assemblea con partecipanti non fisicamente presenti, ma collegati con strumenti di comunicazione che tuttavia consentissero lo svolgimento dell’assemblea con metodologia “collegiale”. Cioè con possibilità di discutere e di votare consapevolmente e simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.

In sostanza ante riforma era condivisa l’opinione secondo cui il metodo collegiale deve ritenersi rispettato ogni qualvolta i mezzi di comunicazione utilizzati siano idonei a consentire al socio l’esercizio di tutte le prerogative riconosciutegli nell’ipotesi di intervento fisico ai lavori assembleari, e quindi garantendogli una partecipazione effettiva, la possibilità di percepire le opinioni altrui, di esprimere le proprie, di richiedere, se del caso, chiarimenti sugli argomenti posti all’ordine del giorno e di votare in modo consapevole sulle materie oggetto di deliberazione.

Tutto ciò deve dunque essere oggi essere analizzato alla luce del testo dell’articolo 2370, comma 4 del Codice civile, quale elaborato nell’ambito della riforma del 2003. Ebbene, secondo i notai triveneti, la norma in questione ha espressamente riconosciuto una possibilità già immanente al sistema previgente, consistente nell’utilizzo di mezzi di telecomunicazione funzionali a consentire l’intervento “virtuale” del socio in assemblea. Pertanto, si deve ritenere che il comma 4 dell’articolo 2370 del Codice civile non abbia vietato al socio ciò che gli era consentito prima della riforma anche in assenza di apposita clausola statutaria: «un’interpretazione evolutiva e rispettosa del dato storico porta a ritenere che il legislatore non abbia voluto limitare l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione al solo caso in cui la maggioranza abbia deciso di consentire questa possibilità introducendo nello statuto una “clausola di apertura”».

Scopo della norma è infatti anche quello di incentivare la diretta partecipazione ai lavori assembleari, limitare l’assenteismo, permettere una consapevole formazione della volontà assembleare attraverso un contraddittorio esteso anche a chi non sarebbe altrimenti nella condizione di partecipare, se non indirettamente. La locuzione «lo statuto può consentire» utilizzata dal comma 4 dell’articolo 2370 del Codice civile deve quindi essere intesa nel senso che lo statuto “può disciplinare” le forme di intervento mediante mezzi di telecomunicazione (ad esempio prescrivendo le modalità di convocazione dell’assemblea, le modalità di comunicazione, le modalità di intervento e di voto) e non già nel senso che in assenza di clausola statutaria al socio sia precluso di partecipare ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione pienamente rispettosi del metodo collegiale.

La norma di cui all’articolo 2370, comma 4, del Codice civile chiarisce anche che la partecipazione “virtuale” all’assemblea non può mai essere imposta, ma tutt’al più solo prevista e disciplinata ai sensi di statuto, stante il diritto del socio, ove lo ritenga opportuno, di presenziare fisicamente ai lavori assembleari.

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