Spazio alla chiusura anche solo per una parte dei ruoli affidati
In caso di accertamenti esecutivi, l’affidamento del carico tributario non avviene, di regola, prima di 90 giorni dalla notifica dell’accertamento. In caso di fondato pericolo per la riscossione del credito erariale, tuttavia, è possibile procedere al recupero coattivo anche prima di tale scadenza, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’accertamento. Equitalia deve informare il soggetto passivo dell’avvenuta trasmissione della partita, con la spedizione di una raccomandata. Non vi è tuttavia un termine perentorio entro il quale tale raccomandata deve essere spedita. I tempi si allungano ulteriormente in caso di somme derivanti da sentenze dei giudici tributari, aventi ad oggetto accertamenti esecutivi. In tale eventualità, infatti, l’agenzia delle Entrate deve notificare preliminarmente, anche in questo caso senza scadenze perentorie, un atto di rideterminazione del debito tributario emesso sulla base delle risultanze della sentenza. Decorsi 90 giorni dalla notifica si procede all’affidamento a Equitalia.
Proprio per colmare tale lacuna conoscitiva è previsto che Equitalia spedisca ai debitori una informativa entro la fine di febbraio, per posta ordinaria. Tuttavia, sia per le modalità non tracciate di tale informativa sia per il fatto che la stessa è sostanzialmente rimessa all’iniziativa della società di riscossione, conviene sempre verificare di persona la propria posizione. A tale scopo, è possibile consultare l’area dedicata del sito istituzionale di Equitalia oppure recarsi presso gli uffici di questa.
Secondo le prime risposte fornite in occasione di un incontro organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, le trasmissioni effettuate nella seconda metà di dicembre non dovrebbero poter beneficiare della definizione. Questo perché, ai sensi dell’articolo 4 del Dm 321/1999, tutti gli affidamenti inviati a Equitalia dal 16 al 31 dicembre si considerano effettuati il 10 gennaio 2017. Sarebbe tuttavia opportuno valorizzare la data di trasmissione dei carichi piuttosto che la data di ricezione legale degli stessi, al fine di ampliare l’ambito oggettivo della rottamazione e ridurre così le inevitabili discriminazioni tra debitori.
Va ricordato che il debitore può scegliere le partite da rottamare e non è quindi obbligato a definire la totalità delle pendenze con l’agente della riscossione. Si pensi ad esempio alla volontà di escludere gli affidamenti in contenzioso (si veda l’altro pezzo in pagina). O ancora alla presenza di carichi contenuti nella medesima cartella dei quali alcuni caduti in prescrizione. Non vi sarebbe ragione di definire questi ultimi e quindi sarà sufficiente precisare nella compilazione della domanda quali sono le partite da rottamare nell’ambito dell’unica cartella di pagamento o atto di affidamento.