Imposte

SPECIALE TELEFISCO/4 - Interessi passivi con il vecchio plafond di Rol

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

La nuova disposizione che ha modificato le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires, a partire dal 2019, ha iniziato ad avere le prime risposte ufficiali. Due sono arrivate durante Telefisco 2019 mentre, con riferimento alla disciplina di coordinamento tra vecchio e nuovo regime, sono state fornite alcune delucidazioni in un’interrogazione parlamentare del 30 gennaio. Sintetizziamo, allora, tutti i chiarimenti forniti.

Partiamo dalle risposte di Telefisco. La nuova disposizione ha evidenziato che gli interessi, attivi e passivi, che rilevano sono quelli qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa. Tuttavia, risulta necessario che la qualificazione contabile in termini di interessi sia confermata anche dalla disciplina fiscale di riferimento. Pertanto, un componente di conto economico qualificato dai principi contabili quale interesse ha la necessità di essere considerato come tale anche dai decreti fiscali di attuazione della derivazione rafforzata.

In quest’ottica è stata fornita una duplice conferma:

nel caso di «microimprese» che determinano il reddito imponibile Ires secondo il principio della derivazione giuridica semplice, l’eventuale applicazione facoltativa del costo ammortizzato non assume alcuna rilevanza ai sensi della normativa in esame. L’Agenzia ha considerato che, per le microimprese, gli eventuali interessi passivi contabili risultanti in bilancio, a seguito dell’applicazione del costo ammortizzato, non sono qualificati e classificati come tali in ambito fiscale. Di conseguenza, gli stessi, non essendo interessi da un punto di vista fiscale, non rientrano nella disciplina di cui all’articolo 96 del Testo unico;

nel caso di soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata i quali, avendo la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti, decidono in tal senso (quindi per la non applicazione di tale principio), la mancata emersione contabile degli interessi avrà la conseguenza di evitare l’applicazione dell’articolo 96 del Testo unico. Si tratta, infatti, di un comportamento avvenuto sulla base della corretta applicazione dei principi contabili di riferimento e, quindi, in linea con le regole della derivazione rafforzata.

Passiamo all’interrogazione. Le disposizioni transitorie previste per l’applicazione delle nuove regole, tra le altre, prevedono che, per gli interessi passivi correlati a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, si consente di mantenere il plafond di Rol generato in vigenza della precedente disciplina (metodo contabile) e non utilizzato a fine 2018, a cui si aggiungerà l’importo che maturerà con l’applicazione delle nuove norme. Su questo aspetto con un’interrogazione parlamentare del 30 gennaio scorso sono stati chiariti alcuni aspetti.

Il primo ha riguardato il significato concreto da attribuire al concetto di «prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016». Sul tema, la risposta non è entrata nel merito delle forme tecniche di finanziamento rilevanti ma si è limitata a evidenziare che la locuzione va intesa come riferita a rapporti di finanziamento passivi, con scadenza definita, in esser alla data del 17 giugno 2016, da cui originano posizioni debitorie del contribuente. Inoltre, si è precisato che rilevano gli interessi passivi derivanti da «rapporti debitori, aventi causa finanziaria, così come individuati dal previgente» articolo di legge.

L’altro chiarimento ha interessato il Rol “contabile”, riportabile dal 2018, per il quale si è evidenziato che, nel decreto, non è previsto nessun limite temporale, quindi è applicabile la vecchia disciplina che prevede un riporto illimitato.

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