Imposte

Spese accessorie senza piano ad hoc

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di Paolo Meneghetti

Un elemento da valutare nella fase di redazione del bilancio di esercizio è la gestione delle spese accessorie sostenute in occasione dell’acquisto di un bene strumentale, e ciò sia ai fini generali della corretta contabilizzazione, sia ai fini del calcolo del super/iperammortamento.

Il documento Oic 16 afferma (par. 37/38) che il costo di acquisto comprende anche i costi accessori, e nel caso di impianti e macchinari essi sono costituiti, ad esempio, da costi di progettazione, trasporti, dazi su importazione, costi di installazione, costi e onorari di perizie e collaudo, costi di montaggio e posa in opera, costi di messa a punto.

Un punto critico sono i costi di installazione, specie quando sono costituiti da opere edili che vengono incorporate nell’immobile; bene, quest’ultimo, che non rientra mai né nel super né nell’iperammortamento.

La risoluzione 152/E/2017 ha puntualizzato, in merito alle opere edili necessarie per installare il macchinario agevolabile, che devono considerarsi spese accessorie (e quindi incrementative del valore soggetto a bonus fiscale) quelle che sono asservite al macchinario e non presentano una autonoma funzionalità (come ad esempio il basamento costruito per alloggiare il macchinario).

Da tale considerazione discendono due corollari:

- non sempre il costo per la spesa accessoria viene sostenuto nel medesimo periodo d’imposta in cui il macchinario è acquistato: spesso accade che venga sostenuto in un esercizio precedente, ma ciò non deve trarre in inganno poiché non trattandosi di autonomo acquisto , bensì di spesa accessoria, essa verrà trattata come una immobilizzazione in corso quindi sospesa nell’esercizio di sostenimento, ed imputata ad incremento del valore del cespite nell’esercizio in cui lo stesso cespite viene acquistato. Pertanto, se è stato costruito un basamento in cemento armato per alloggiare un macchinario iperammortizzabile, nel 2016 (periodo di imposta in cui l’iperammortamento non era ancora in essere) sostenendo un costo di 100 e il macchinario è stato consegnato nel 2017 per un costo di 1.000, il valore soggetto a iperammortamento è pari a 1.100 comprendendo anche la spesa accessoria sostenuta nel 2016 che va trasferita sul valore del macchinario nel 2017;

- essendo la spesa accessoria parte integrante del valore del cespite, essa non determina un proprio ammortamento quale spesa incrementativa dell’immobile, anche se si tratta di una opera muraria che alla fine risulta incorporata nell’immobile.

Se si riflette sul fatto che l’onere di installazione (opera edile) è spesa accessoria del macchinario e che secondo corretti principi contabili il costo di acquisto o di produzione comprende gli oneri accessori, non si può che concludere che la somma del costo del macchinario e delle opere accessorie viene ammortizzata in un unico piano di ammortamento che è quello del macchinario.

Il punto non è secondario poiché la corretta scelta del piano di ammortamento determina l’importo della variazione diminutiva, considerando che secondo le istruzioni delle Entrate essa va commisurata alla aliquota “ tabellare” (cioè desunta dal Dm 31 dicembre 1988) e non dall’ammontare effettivamente inserito quale quota di ammortamento nel conto economico.

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