Contabilità

Spese di emissione fuori dal tetto deducibile

di Marco Piazza

La possibilità di dedurre “per cassa” –, a prescindere dal criterio di imputazione al conto economico dell’emittente – le spese di emissione delle obbligazioni soggette al regime dell’imposta sostitutiva di cui al Dlgs 239/96 ha anche il vantaggio di non assoggettarle al limite di deducibilità previsto dall’articolo 96 del Testo unico. E questo anche quando siano incluse negli oneri finanziari per effetto dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato.

Lo conferma la risoluzione 102/E del 2017.

L’articolo 32 del decreto legge n 83/2012 stabilisce che le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all’articolo 1 del Dlgs 239/96 sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.

I titoli soggetti al regime fiscale di cui al Dlgs 239 /96 a cui si riferisce la norma sono quelli:

negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione della UE o dello Spazio economico europeo

oppure detenuti da uno o più investitori qualificati

o infine, semplicemente emessi da società con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione della Ue o dello Spazio economico europeo.

Gli emittenti di questi titoli normalmente adottano, in bilancio, il criterio del costo ammortizzato in base al quale, in sede di prima iscrizione della passività, le spese di emissione vengono dedotte dal debito con l’effetto che il tasso effettivo del prestito sarà superiore a quello nominale. Le spese, quindi, vengono riqualificate come oneri finanziari e sono imputate agli esercizi successivi, insieme agli interessi, con il metodo finanziario.

Il criterio del costo ammortizzato è fiscalmente riconosciuto – in applicazione del principio della derivazione rafforzata – sia per i soggetti Ias sia per quelli – diversi dalle microimprese – che redigono il bilancio secondo il codice civile.

La riqualificazione delle spese di emissione come oneri finanziari comporta, come regola generale, che anch’esse sono soggette ai limiti di deducibilità di cui all’articolo 96 del Testo unico, secondo il quale gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e l’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, con un meccanismo di riporto in avanti degli interessi non dedotti e del reddito operativo eccedente.

La possibilità (si tratta di una facoltà, non di un obbligo, come chiarito dalla circolare 29/E/2014 e ribadito dalla risoluzione 102/E/2017) di dedurre fiscalmente “per cassa” le spese di emissione, comporta una variazione in diminuzione nell’esercizio in cui le spese sono sostenuto a cui a cui corrisponderanno variazioni in aumento nei successivi esercizi in cui saranno contabilizzate per maturazione come interessi. Il vantaggio, quindi è solo di tipo finanziario e non di impatto sul risultato dell’esercizio, a causa del fatto che dovranno essere iscritte le imposte differite passive. Per questo si tratta di un’opzione poco esercitata nella prassi.

La risoluzione 102/E del 2017 è sotto questo aspetto molto importante, perché – integrando la circolare 29/E/2014 – conferma che l’articolo 32 del Dl 83/2012 ha anche l’effetto di neutralizzare i limiti di deducibilità imposti dall’articolo 96 del Testo unico.

La risoluzione affronta anche una tematica più specifica. Se l’emittente delle obbligazioni impiega la raccolta per finanziare una controllata, accollandole le spese di emissione, quest’ultima non può fruire della deducibilità per cassa di tali spese, in quanto le obbligazioni sono emesse dalla controllante e non dalla controllata.

Ma – di norma – dovrebbero verificarsi le condizioni che consentono alla controllata di utilizzare il reddito operativo lordo “liberato” in capo alla controllante, nell’ambito del consolidato.

Risoluzione 102/E del 28 luglio 2017

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