Spese di lite, stop alla norma sul pagamento con bonifico da parte della riscossione
Il Ddl di Bilancio prevede che il soggetto legittimato dovrà presentare via pec o raccomandata una richiesta con gli estremi del proprio conto corrente
L’agente della riscossione avrebbe dovuto pagare dal 2021 le spese del giudizio, riconosciute nella pronuncia di condanna, esclusivamente con bonifico direttamente alla controparte o al suo difensore distrattario che non potranno procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il loro recupero, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta. È quanto prevedeva l’articolo 192 del Ddl di Bilancio trasmesso in Parlamento ma in sede di esame preventivo la commissione di Bilancio della Camera ha stralciato l’articolo in questione.
Aggiornato sabato 21 novembre 2020 - Di seguito il testo dell’articolo originario di Francesco Falcone e Alessandra Kostner
In particolare, nella relazione illustrativa che accompagna l’articolo 192 si legge che l’agente della riscossione provveda esclusivamente attraverso bonifico al pagamento delle somme dovute alla controparte o al suo distrattario a titolo di spese e onorari di giudizio, liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge (quali posso essere ad esempio l’Iva e la cassa di previdenza).
A tal fine, il soggetto legittimato dovrà presentare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante Pec, apposita richiesta alla struttura territoriale competente dell’agente della riscossione, indicando nel contempo gli estremi del proprio conto corrente, e non potrà procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive, se non siano trascorsi 120 giorni dalla ricezione di tale richiesta.
In tal modo saranno velocizzate e semplificate le modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell’agente della riscossione e sarà superato il ricorso a strumenti ormai desueti, tra i quali l’assegno bancario/circolare. Al riguardo, si evidenzia nella relazione illustrativa che il pagamento mediante assegno, oltre a dilatare i tempi di soddisfazione del credito, risente di svariati disguidi nella fase di recapito. Disguidi, questi ultimi, che determinano sovente significativi esborsi a carico dell’agente della riscossione.
Il comma 2 dell’articolo 192 stabilisce che la nuova disposizione si applicherà alle pronunce di condanna emesse dalla relativa data di entrata in vigore, ancorché pubblicate successivamente.
La previsione di questa norma deve essere salutata di sicuro favorevolmente. Questo perché, da una parte, la norma nel prevedere un termine di 120 giorni allinea l’agente della riscossione alla pubblica amministrazione. Infatti, secondo il disposto dell’articolo 14, comma 1, del del Dl 669/1996 (come modificato dall’articolo 147 della legge 388/2000), le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno un termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro. Dall’altra, però, non sembra richiedere, nella prima fase, proprio quei rigidi formalismi legati alla notifica del titolo esecutivo in quanto la richiesta può essere fatta con una raccomandata con avviso di ricezione o con una Pec senza seguire particolari solennità legate proprio alla notifica del titolo esecutivo.
R.Lunelli, F.Ravasio, M.Lunelli, L.Lunelli.
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