Controlli e liti

Spese ok se la disponibilità sul conto è durevole

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di Marco Ligrani

Una disponibilità finanziaria perdurante nel tempo assolve all’onere della prova richiesto per l’accertamento sintetico: al contrario, le somme transitate solo momentaneamente sul conto non consentono di superare la presunzione legale prevista dalla norma. Con questa motivazione, la Ctr Toscana nella sentenza 63/4/18 (presidente Battaglia, relatore Cannizzaro) ha confermato l’annullamento di un avviso di accertamento emesso a seguito dell’applicazione del redditometro (articolo 38 del dpr 600/73).

La controversia nasceva da una rettifica operata dall’ufficio, che aveva rideterminato sinteticamente il reddito dichiarato da un contribuente, sulla base della capacità di spesa presunta.

Nel ricorso davanti alla Ctp, il contribuente aveva esibito il proprio conto corrente, sul quale aveva versato, nell’anno accertato, alcune somme rilevanti (derivanti da una donazione e dalla vendita di un immobile) in grado di giustificare le spese sostenute. L’ufficio le aveva disconosciute come prove, ma la Ctp a veva accolto le ragioni del contribuente

Proposto appello, l’agenzia delle Entrate evidenziava come il versamento delle somme non potesse essere equiparato alla disponibilità nel tempo dei redditi, tanto più che, a distanza di circa un mese, era stata prelevata una somma di importo rilevante.

Costituitosi in giudizio, il contribuente spiegava che quel prelevamento si era reso necessario per far fronte alla restituzione di un prestito ricevuto dai familiari; in ogni caso, le somme rimaste nella propria disponibilità sul conto erano di ammontare sufficiente a coprire le spese risultanti dall’accertamento sintetico e, pertanto, risultava assolto l’onere della prova a suo carico.

Come quelli di primo grado, anche i giudici della Ctr hanno rigettato la tesi del Fisco. In particolare, il collegio toscano ha confermato come il contribuente, con la documentazione prodotta, avesse dimostrato il possesso - durante l’anno accertato - di somme, tali da coprire il maggior reddito accertato sinteticamente, già assoggettate a tassazione poiché provenienti da smobilizzi immobiliari.

La commissione di appello ha ricordato come sia sufficiente l’elemento della durata come genericamente sintomatico della destinazione della somma, dovendo escludersi la necessità di una prova rigorosa che dimostri la stretta rispondenza tra reddito e spesa, che si rivelerebbe eccessivamente gravosa per il contribuente.

Più in dettaglio, il collegio ha chiarito come la prova “documentale”, che la norma pone a carico del contribuente, risiede nel possesso dei redditi per un periodo di tempo tale da far presumere che essi siano stati, effettivamente, impiegati come provvista per le spese; per questo motivo, i giudici hanno concluso che il mero transito delle somme, sul conto corrente, non assolve all’onere probatorio previsto dall’articolo 38.

La Corte di cassazione, tuttavia, proprio recentemente è stata di avviso contrario. In particolare, gli ermellini hanno precisato che incombe sul contribuente l’onere di giustificare, non solo, l’esistenza e la disponibilità dei redditi, ma anche - e soprattutto – il loro impiego per sostenere le spese, ritenute indici di maggiore capacità contributiva (ordinanza 4167/18).

Ctr Toscana, sentenza 63/4/18

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