Imposte

Spese di rappresentanza, stessa qualificazione per Iva e imposte dirette

immagine non disponibile

di Giovanni Petruzzellis

L'Iva assolta sulle spese di rappresentanza sconta un regime di indetraibilità oggettiva, in base all'articolo 19-bis 1, comma 1 lettera h), del Dpr 633/1972, stabilendo infatti la norma che è ammessa in detrazione solo quella riguardante le spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
Le ragione alla base di tale limitazione, secondo quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione del 5 luglio 2000 n. 137/E , vanno ricercate in funzione della loro «gratuità per i destinatari e della connessione soltanto indiretta con la produzione di ricavi»; elementi che prestano il fianco alla «realizzazione di manovre elusive, potendo esse facilmente mascherare elargizioni a titolo di mera liberalità, assegnazioni di beni ai soci ed autoconsumo in genere». Coerentemente con tale finalità, la norma ha consentito solo la detrazione dell'Iva su spese di rappresentanza di piccola entità ed è finalizzata a consentire l'esercizio della detrazione limitatamente ad alcune operazioni di modesto valore, poste in essere nell'esercizio ordinario dell'attività d'impresa, arte o professione.

La difficile individuazione delle spese “scaricabili”
La qualificazione delle spese di rappresentanza ha da sempre creato notevoli difficoltà interpretative. La Cassazione ha definito queste spese come: «costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite», (sentenza del 30 dicembre 2014 n. 27482 ) . La norma stabilita in ambito Iva fa espressamente rinvio alla definizione prevista ai fini delle imposte sui redditi. La disciplina è contenuta nell'articolo 108, comma 2, del Tuir, in base al quale tali spese sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del ministro dell'Economia, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Anche ai fini delle imposte dirette, la norma precisa che sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.

Con decreto ministeriale del 19 novembre 2008 hanno trovato concreta attuazione le disposizioni relative al requisito dell'inerenza e alla commisurazione delle spese deducibili in funzione dell'ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica. Secondo il provvedimento sono inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate: «le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa».

Il nuovo regime dal 2016
L'articolo 9 del Dlgs 147/2015, modificando l'articolo 108, comma 2, del Tuir con decorrenza dal periodo d'imposta 2016 (modello Redditi 2017), non fa più alcun riferimento ai requisiti di congruità definiti in precedenza dal Dm 19 novembre 2008, recependo direttamente all'interno del Tuir i nuovi limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2016, le nuove percentuali di deducibilità sono state così ridefinite: all'1,5% (anziché all'1,3%) dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro; allo 0,6% (anziché allo 0,5%) per la quota di ricavi e proventi compresa tra 10 milioni e 50 milioni di euro; allo 0,4% (anziché allo 0,1%) per la parte dei ricavi e proventi eccedente 50 milioni.

La norma precisa che queste percentuali potranno essere ulteriormente modificate con decreto ministeriale. Le spese relative ad alberghi e ristoranti che si qualificano come spese di rappresentanza, inoltre, sono preliminarmente soggette all'ulteriore limitazione della deducibilità fiscale, nella misura del 75%, prevista dall'articolo 109, comma 5, del Tuir Per le imprese di nuova costituzione le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito nel primo periodo di imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e in quello successivo, fermo restando il rispetto dei suddetti limiti.

Il Dlgs 147/2015

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©