Adempimenti

Spese sanitarie, correzione delle modalità di pagamento su input del contribuente

Il sistema Tessera sanitaria consentirà di segnalare incongruenze o difformità nei dati relativi alle modalità di pagamento delle spese trasmessi dagli operatori sanitari

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di Francesco Capri e Marcello Tarabusi

Il sistema Tessera sanitaria (Sts) consentirà al contribuente di accedere e segnalare incongruenze o difformità nei dati relativi alle modalità di pagamento delle spese sanitarie e veterinarie trasmessi dagli operatori sanitari.

Il decreto del Mef del 19 ottobre, che semplifica gli adempimenti fiscali degli operatori sanitari unificando nell’invio al Sts tutte le comunicazioni (precompilata, corrispettivi telematici ed e-fatture B2C), ha modificato il tracciato con il quale gli enti tenuti all’adempimento trasmettono questa tipologia di spese al Sts. Per alimentare correttamente la dichiarazione precompilata, infatti, dal 2020 i dati trasmessi vanno adeguati ai nuovi requisiti di detraibilità delle spese sanitarie (pagamento con versamento bancario o postale o altri mezzi tracciabili, eccettuati medicinali e dispositivi medici e prestazioni sanitarie di enti pubblici e privati convenzionati per cui va bene anche il contante).

I soggetti obbligati devono provvedere già per le spese sostenute nel 2020; dal momento che non ne sarà agevole la ricostruzione, anche questo aspetto potrà essere oggetto di verifica e correzione da parte dell’utente, tramite l’accesso all’area riservata del sito internet del Sts (funzione «Segnala errore»); il decreto prevede un primo passaggio, con il quale il Sts invia una comunicazione (a mezzo Pec o web service) all’ente che ha trasmesso il dato, il quale può, alternativamente: reinviare o richiederne la cancellazione, se riconosce l’errore; rimanere inerte o infine ritrasmetterlo nella stessa forma nuovamente, a riprova della correttezza del proprio operato.

In quest’ultimo caso, l’utente può reiterare la segnalazione, riattivando il percorso. In ogni caso, però, c’è un limite temporale oltre il quale il Sts rifiuta eventuali variazioni o cancellazione, che corrisponde al mese di gennaio dell’anno successivo.

Le nuove disposizioni sulle modalità di pagamento tracciate hanno un ulteriore importante riflesso, imposto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (n. 132 del 9 luglio 2020): decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il codice fiscale di chi ha sostenuto le spese non può essere conservato dal Sts.
Qualora il contribuente operi una rettifica (anche solo della modalità di pagamento), l’agenzia delle Entrate ha la possibilità di consultare tali modifiche solo qualora la relativa dichiarazione dei redditi sia sottoposta a controllo ai sensi del Dpr 600/1973.

Dal 1° gennaio 2021, gli enti che trasmettono le spese al Sts saranno tenuti a specificare l’eventuale opposizione del cittadino all’utilizzo da parte dell’agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione precompilata; ma questa specifica non comporterà la mancata acquisizione del dato al sistema: gli enti obbligati trasmetteranno tutti gli altri elementi richiesti, con la sola esclusione del codice fiscale. Questo perché i dati sanitari raccolti servono anche per elaborare, in forma anonima e massiva, statistiche sulla spesa sanitaria pubblica e privata: in tal modo la privacy del singolo viene contemperata con l’esigenza di completezza del dato statistico.

A prescindere dalla liquidazione delle imposte dovute, ciascun contribuente, sempre attraverso l’accesso all’area riservata, sarà in grado di verificare i dati delle spese sanitarie per un periodo di cinque anni, oltre a quello in corso; attualmente, tale facoltà è ristretta al triennio 2016-2018.


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