Adempimenti

Spese sanitarie, per le prestazioni dei massofisioterapisti parola al ministero della Salute

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di Marcello Tarabusi

Si apre uno spiraglio per la detrazione fiscale delle prestazioni dei massofisioterapisti con titolo conseguito post legge 42/1999, ma l’ultima parola spetta al ministero della Salute. La risposta interlocutoria fornita dal Mef attraverso il sottosegretario Alessio Villarosa (M5S) giovedì in commissione Finanze alla Camera ( clicca qui per leggerla ) nasce da una interrogazione parlamentare, che lamentava una disparità tra figure ritenute similari, basata sul conseguimento del diploma prima o dopo il 17 marzo 1999.

La posizione del fisco, spesso ribadita (ad esempio le circolari 17/E/2015, 7/E/2018 e 13/E/2019), ammette infatti la detrazione per spese sanitarie solo sulle prestazioni dei massofisioterapisti con diploma conseguito entro il 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della legge 42/99). La distinzione - come spiega la risposta alla interrogazione 5-02592 – si fonda sulla possibilità di riconoscere, o meno, la natura sanitaria della prestazione, in base al complesso sistema di equipollenze dei vari titoli abilitanti.

La figura di massofisioterapista fu istituita con legge 403/1971. A seguito delle varie riforme delle professioni sanitarie, da ultimo con la legge 42/99, l’agenzia delle Entrate chiese un parere al ministero della Salute per sapere quali figure fossero classificabili tra come professionisti sanitari ai fini dell’esenzione Iva. Con nota 7 agosto 2012, il ministero della Salute rispose richiamando il Dm Salute 27 luglio 2000 che equiparava al diploma universitario di fisioterapista quello di massofisioterapista conseguito entro il 17 marzo 1999. L’Agenzia ne ha concluso, dapprima per l’esenzione Iva (risoluzione 96/E/2012) e poi per la detrazione Irpef (circolare 17/E/2015) che sono prestazioni sanitare detraibili solo quelle di chi aveva conseguito il diploma triennale prima dell’entrata in vigore della legge 42/1999, oppure quello biennale, purché reso equipollente alla laurea di fisioterapista (Dm 741/1994) con decreto dirigenziale del ministero della Salute. Analogamente per i terapisti della riabilitazione vale solo il diploma o l’attestato conseguiti entro il 17 marzo 1999 (parere ministero della Salute del 6 marzo 2018).

L’intera questione dovrà peraltro essere ripensata perché la legge 145/2018 (articolo 1, comma 537-542) ha creato appositi elenchi speciali da istituire con Dm della Salute. Per questo la risposta al question time rimette la questione al ministero della Salute, dichiarandosi disposta – anche prima del riordino del settore - ad ammettere la detrazione anche sui diplomati post 17.399, a patto che il competente dicastero ne riconosca la qualifica sanitaria.

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